Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 34 pagine

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Articolo 21 Autorità competenti

ZH suggerisce che il Consiglio federale possa delegare anche ai Cantoni la competenza di rilasciare autorizzazioni.

TG si chiede se in base all’articolo 3 lettera b della legge i Cantoni possano rilasciare autorizzazioni nei settori che rientrano nella loro sfera di competenza. Se è così, la legge dovrebbe disciplinare anche tale questione.

SG si pronuncia in maniera critica riguardo al valore aggiunto creato dal progetto e rileva che, se le disposizioni della LCPS fossero state applicate in occasione della controversia fiscale del 2008/2009 tra Svizzera e Stati Uniti, la competenza decisionale sarebbe chiaramente spettata al Consiglio federale e non alla FINMA (art. 21, cpv. 2 e 3).

Il PS critica l’indicazione specifica dell’ambito fiscale riportata nell’articolo 21 capoverso 3 lettera b e propone di riformulare la lettera b come segue: «tangono i principi della cooperazione;»

ScienceIndustries osserva che i casi di maggiore importanza possono altresì riguardare interessi di natura economica. Propone quindi che il capoverso 3 sia completato come segue:

«Lett. d: che sono suscettibili di compromettere la protezione di innovazioni o segreti d’affari.»

Articolo 22 Criteri di autorizzazione

SG nutre dei dubbi sul fatto che questa disposizione e i criteri da essa stabiliti rispettino le esigenze di precisione che dovrebbero essere osservate nella formulazione di una norma di legge. L’articolo 22 fa piuttosto pensare a una riformulazione della clausola generale di polizia.

Il Centre patronal rileva che quando l’autorità federale competente esamina una domanda di autorizzazione procede a una ponderazione degli interessi in gioco, nella quale prende debitamente in considerazione gli interessi pubblici da una parte e gli interessi privati delle persone interessate dall’altra. In merito, il Centre patronal osserva che in gioco ci sono gli interessi pubblici svizzeri e non quelli dello Stato richiedente e che, in base all’articolo 22 capoverso 1 lettera a numero 3 della LCPS tali interessi pubblici comprendono anche eventuali «ripercussioni sull’economia in generale o su determinati settori economici». Ricorrendo alla definizione dei criteri di autorizzazione più importanti, in futuro le autorità federali competenti potrebbero bilanciare in modo sistematico gli interessi coinvolti con il bene giuridico contemplato dall’articolo 271 CP, cioè la protezione della sovranità svizzera. In altri termini, la LCPS definisce una chiara gerarchia tra gli interessi da considerare: innanzitutto rispettare la sovranità e l’integrità dell’ordinamento giuridico svizzero (art. 22 cpv. 2 LCPS, nonché art. 2 cpv. 1 Cost.), poi privilegiare gli interessi pubblici preminenti, nel rispetto del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 e 36 cpv. 3 Cost.) e infine prendere in considerazione gli interessi privati degni di protezione.

L’USS è dell’avviso che il capoverso 1 lettera b di questa disposizione debba fare espresso riferimento anche agli interessi degli impiegati e stabilire che gli stessi debbano essere informati e sentiti prima della trasmissione dei dati che li riguardano.