Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 34 pagine

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Articolo 26

SG si rammarica che non sia ammesso il ricorso contro le decisioni del Consiglio federale. Secondo TI, si sarebbe potuto immaginare che, data la loro importanza materiale, le decisioni fossero impugnabili dinanzi al Tribunale federale. Tuttavia, considerato che le procedure di cooperazione devono essere rapide, l’esclusione del ricorso è da ritenersi accettabile.

L’Associazione svizzera dei magistrati (ASM) propone di riformulare questa disposizione come segue:

«I rimedi giuridici sono retti dalle pertinenti disposizioni delle leggi speciali indicate nell’articolo 4 e dalle disposizioni generali sull’organizzazione giudiziaria federale.»

La Camera fiduciaria critica il fatto che le decisioni del Consiglio federale non ammettano il ricorso.

Anche l’Università di Friburgo critica la limitazione dei rimedi giuridici.

Articolo 27 Modifica del diritto vigente

Numero 1 dell’allegato: legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa

Il Tribunale federale propone che l’Ufficio federale di giustizia rediga e aggiorni regolarmente un elenco delle autorità competenti a effettuare notificazioni dirette per via postale.

Numero 2 dell’allegato: legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale

Il Tribunale federale propone che il progetto riprenda la stessa regolamentazione della legge sull’assistenza amministrativa in materia fiscale, vale a dire che il ricorso al Tribunale federale sia ammissibile quando si tratta di questioni di principio, e propone una riformulazione degli articoli 46, 83, 84a, 100 e 107 capoverso 3 della LTF.

Numero 4 dell’allegato: legge del 16 dicembre 2005 sui revisori

La Camera fiduciaria critica le modifiche previste alla legge del 16 dicembre 2005 sui revisori, in particolare la competenza attribuita all’autorità di sorveglianza di concludere essa stessa accordi di portata limitata.

Numero 5 dell’allegato: Codice penale

ScienceIndustries propone di integrare l’articolo 321 capoverso 1 CP (segreto professionale) con la menzione dei giuristi d’impresa.

B. Avamprogetto di decreto federale che approva la Convenzione europea sulla notificazione all’estero dei documenti in materia amministrativa e la Convenzione europea sul conseguimento all’estero di informazioni e di prove in materia amministrativa.

1. Convenzione europea del 24 novembre 1977 sulla notificazione all’estero dei documenti in materia amministrativa