Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 34 pagine

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Tra gli altri partecipanti alla consultazione, anche SGB e ScienceIndustries6 rilevano l’importanza della lettera c, in virtù della quale vengono inclusi nel campo di applicazione della legge anche i privati che cooperano con autorità straniere.

Articolo 4 Rapporto con le disposizioni speciali

Sette Cantoni hanno formulato osservazioni in merito a questa disposizione (ZH, BS, SH, SG, AG, VD, GE). ZH sottolinea la grande importanza del capoverso 1, il quale garantisce che non vengano intaccate disposizioni speciali già ben collaudate in materia civile, penale e amministrativa, con i loro particolari meccanismi di garanzia dello Stato di diritto. Anche BS e SH vedono con favore il fatto che la legge abbia carattere sussidiario. BS e AG sottolineano la difficoltà di distinguere tra mancanza di disposizioni speciali e silenzio qualificato. Secondo VD, sarebbe proprio la possibilità di un silenzio qualificato a indebolire lo scopo della legge, che consiste nell’assicurare una coerenza ottimale. L’opinione di SG è che la riserva di disposizioni speciali sia irrilevante sotto il profilo normativo e quindi abbia solo funzione informativa. In maniera analoga si pronuncia anche GE, a cui la seconda frase del capoverso 1 e l’intero capoverso 2 sembrano superflui.

Il Tribunale amministrativo federale considera che nella seconda frase del capoverso 1 dovrebbe essere menzionato anche il diritto d’asilo, per tener conto del particolare bisogno di protezione delle persone interessate, soprattutto per quanto riguarda la protezione dei dati. Dato che l’elenco non è comunque completo - ad esempio non vi si fa menzione del diritto in materia di assicurazioni sociali - il Tribunale amministrativo federale consiglia di rinunciare del tutto a un’elencazione.

Tra i partiti, solo il PLR si è pronunciato in merito a questa disposizione. Ritiene che solo una disposizione speciale scritta possa introdurre una deroga alla LCTS e che non sia invece ammissibile una deroga mediante silenzio qualificato, poiché altrimenti la legge non potrebbe raggiungere il suo obiettivo, cioè quello di una maggiore coerenza.

La Conferenza delle autorità inquirenti svizzere giudica l’articolo 4 la disposizione più importante della legge, poiché esso chiarisce che la LCTS trova il proprio campo di applicazione soprattutto nel settore della cooperazione in materia amministrativa, mentre nell’assistenza in materia di polizia e in materia fiscale esistono diversi atti legislativi speciali e trattati internazionali che prevalgono sulla LCTS.

Il Centre patronal critica il fatto che l’osservazione contenuta nel rapporto esplicativo, secondo cui il silenzio qualificato del legislatore varrebbe anch’esso come disposizione speciale, non ha una corrispondenza nella legge. A suo parere, solo norme esplicite possono valere come disposizioni speciali derogatorie, altrimenti la legge non potrà raggiungere i suoi obiettivi, cioè quelli di assicurare la coerenza e definire una normativa minima. Pertanto, anche qualsiasi norma di legge, che non serva solo all’attuazione di un trattato internazionale senza alcun margine d’apprezzamento, deve rispettare tenore e senso della LCTS.

L’Università di Berna osserva, per quanto concerne l’assistenza giudiziaria in materia civile, che ogni Stato ha sviluppato una propria prassi per l’attuazione della Convenzione dell’Aja7 e

6 ScienceIndustries vorrebbe sostituire «privati» con «persone fisiche o giuridiche».

7 A titolo esemplificativo, si fa presente che l’art. 10, cpv. 2 e 4 LCTS attribuirebbero all’Ufficio federale di giustizia, nell’ambito dell’assistenza giudiziaria in materia civile, poteri di cui non necessita nella prassi.