Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 34 pagine
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TG domanda se, in relazione alla notificazione di documenti ufficiali nei settori in cui sono competenti le autorità cantonali in virtù dell’articolo 3 lettera b, l’Ufficio federale della giustizia rimanga l’istanza centrale o se questa funzione non dovrebbe piuttosto essere assunta da un organo cantonale.
TI richiede che la legge disciplini espressamente la questione, trattata nel rapporto, di come procedere nel caso di una tentata notificazione di documenti ufficiali che non sono redatti in una delle lingue ufficiali della Confederazione.
Per GE questa disposizione presuppone che la Confederazione informi regolarmante i Cantoni.
Due dei tribunali federali hanno esaminato in dettaglio questa disposizione: il Tribunale federale ritiene che sia opportuno valutare se gli atti giudiziari che richiedono unicamente di designare un domicilio di notifica debbano essere esclusi dal divieto della notificazione diretta, cosa che, sulla base del capoverso 5, sarebbe possibile anche mediante ordinanza. Se la Svizzera non classificasse più le notificazioni di tribunali esteri come violazioni della propria sovranità, si potrebbe allora di rimando affermare, a buona ragione, che i tribunali svizzeri potrebbero notificare direttamente la richiesta di designazione del domicilio per via postale alle parti coinvolte in un processo anche in Stati che non hanno ratificato la Convenzione europea, fintantoché lo Stato estero non si oppone.
Il Tribunale amministrativo federale ricorda che anche le autorità svizzere hanno l’esigenza di semplificare le attività di notificazione; sarebbe pertanto a favore di una semplificazione della notificazione all’estero. Quest’ultima non dovrebbe più aver luogo, come accade oggi, essenzialmente per via diplomatica. Il Tribunale amministrativo federale approverebbe espressamente che il Consiglio federale, in virtù del capoverso 5 e ad integrazione della Convenzione europea del 24 novembre 1977 sulla notificazione all’estero dei documenti in materia amministrativa, stipulasse trattati in tal senso. Analogamente al Cantone BS, il Tribunale amministrativo federale sottolinea l’esistenza di una contraddizione tra testo e spiegazioni al capoverso 1: per imprimere una svolta reale, nel testo di legge si dovrebbe prevedere espressamente che la notificazione per via diplomatica deve aver luogo solo nei casi in cui vi è il rischio di «ingerenze sensibili o importanti» nella posizione giuridica del destinatario. Questo tipo di formulazione dovrebbe consentire di notificare validamente per posta l’invito a designare un domicilio di notifica, poiché ciò non costituisce un’ingerenza importante. Per evitare equivoci si dovrebbe aggiungere al capoverso 2 una riserva generale a favore di accordi internazionali di diverso tenore, si potrebbe ad esempio pensare a trattati sul coordinamento dei sistemi per la sicurezza sociale conformemente all’ALC.
Tra i partiti, il PLR chiede la riformulazione dei capoversi 1 e 5, in quanto la notificazione diretta dall’estero dovrebbe essere ammessa solo se destinata ai cittadini dello Stato che ha inviato la notificazione stessa. L’UDC è del parere che la limitazione prevista al capoverso 2 renderebbe quasi impossibile la notificazione di documenti ufficiali.
L’Unione svizzera delle arti e mestieri condivide il parere del PLR secondo cui la notificazione diretta di documenti ufficiali deve essere ammessa solo se lo Stato estero si rivolge ai propri cittadini.
L’ASB ritiene che vi sia contraddizione nel fatto che il Consiglio federale, sulla base di quanto disposto al capoverso 5, possa prevedere la notificazione diretta anche nei casi in cui