Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 34 pagine
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relativizzazione del concetto della «tutela giuridica insufficiente». Per quanto riguarda la prassi, BS raccomanda elenchi dettagliati, o strumenti analoghi, in cui sia indicato il livello di tutela giuridica offerto dagli Stati destinatari da cui si prevede perverranno regolari richieste di dati. Questi elenchi faciliterebbero la valutazione dei singoli casi, aumenterebbero la certezza del diritto e unificherebbero la prassi amministrativa.
Inoltre BS non riconosce al capoverso 3 un contenuto normativo autonomo e propone di rinunciare al concetto di sovranità. Questa rinuncia comporterebbe altresì che il termine sovranità verrebbe utilizzato nel testo di legge solo nell’accezione propria del diritto internazionale e non in quella afferente alla politica interna.
Per TI la possibilità, citata nel rapporto esplicativo, secondo cui la Svizzera può esigere garanzie in ordine al divieto di trasmissione delle informazioni deve essere prevista espressamente nella legge.
Tra i partiti, il PPD accoglie esplicitamente con favore la proposta di sancire nella legge i principi fondamentali della cooperazione internazionale. Ritiene che alla Svizzera debba essere sostanzialmente garantito un principio di reciprocità in presenza di domande analoghe. Questo punto di vista è condiviso dal PLR che sottolinea quanto sia importante che la cooperazione venga rifiutata se tale principio non è assicurato; sono da vietare tassativamente le ricerche illegittime di prove. Il PS auspica, a sua volta, che sia garantito che i criteri dettati dal principio di liceità vengano soddisfatti, nella pratica amministrativa, anche dalle autorità straniere considerate. Richiede pertanto che nell’articolo 8 capoverso 1 lettera a sia introdotta la seguente precisazione:
«L’autorità straniera usa le informazioni per l’adempimento dei propri compiti come previsto dalla legge.»
Parimenti, in considerazione dell’assoluta necessità della tutela giuridica, nel capoverso 3 lettera b occorre riportare la seguente precisazione:
«la tutela giuridica nello Stato richiedente è insufficiente.»
L’Unione svizzera degli imprenditori sottolinea l’importanza centrale del principio di reciprocità nei rapporti internazionali e auspica che le operazioni di fishing e il furto di dati non siano più tollerati.
Anche l’ASB sostiene che la cooperazione debba essere rifiutata in assenza di reciprocità. Lo stesso dovrebbe valere nel caso in cui, ad esempio, l’autorità straniera violi il segreto d’ufficio, inoltrando informazioni ai media a scapito dell’autorità svizzera.
L’Unione sindacale svizzera appoggia le due richieste del PS e formula proposte identiche per il testo delle due disposizioni citate. Quale motivo per rifiutare la cooperazione andrebbe inoltre aggiunta al capoverso 3 la tutela degli interessi fondati di un gran numero di persone residenti in Svizzera.
La Conferenza delle autorità inquirenti svizzere ritiene sia più convincente, dal punto di vista dello Stato di diritto, astenersi dalla cooperazione qualora non sia accordata la reciprocità. Il capoverso 3 viene al contrario criticato per essere fin troppo «elastico» per quanto attiene alla tutela giuridica e rispetto all’articolo 2 AIMP; le garanzie procedurali, come quella del ne bis in idem, dovrebbero essere assicurate tanto quanto la protezione contro la persecuzione politica, come previsto all’articolo 2 lettera b AIMP.