Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 34 pagine
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La Camera fiduciaria critica che il testo della norma è formulato in maniera troppo ampia e non soddisfa i requisiti del principio di determinatezza. Sarebbe opportuno introdurre delle concretizzazioni, in particolare per quanto riguarda il requisito della reciprocità (cpv. 2). Nella prassi delle autorità il principio di reciprocità si è svuotato di significato, poiché ci si basa unicamente sull’apparato di norme straniere e non sull’esperienza empirica maturata con i singoli Paesi. Spesso l’esistenza di tale principio è sottintesa. Il capoverso 3 riprende in sostanza delle ovvietà e comporterebbe grossi rischi nei confronti degli Stati la cui tutela giuridica fosse giudicata «manifestamente insufficiente».
L’Università di Basilea auspica che il titolo dell’articolo sia modificato in «Condizioni». Inoltre il vincolo di cui al capoverso 1 lettera a dovrebbe essere formulato con maggiore precisione, come di seguito indicato:
«L’autorità straniera autorizza espressamente o garantisce implicitamente di ricorrere all’assistenza solo per l’adempimento di determinati scopi, definiti con la massima precisione possibile.»
Analogamente a quanto previsto dall’articolo 80p AIMP si dovrebbe prevedere la possibilità ed eventualmente l’obbligo dell’autorità svizzera di richiedere all’autorità straniera delle garanzie qualora il rispetto dei limiti previsti sia incerto.
Secondo ScienceIndustries gli interessi economici e degni di protezione dovrebbero essere espressamente integrati nel testo della disposizione quali motivazioni per il rifiuto della cooperazione. Di conseguenza il capoverso 3 lettera a andrebbe modificato come segue:
«la sovranità, la sicurezza, l’ordine pubblico, le elementari garanzie procedurali, gli interessi economici e quelli degni di protezione o altri interessi fondamentali della Svizzera rischiano di essere intaccati;»
La Federazione dell’industria orologiera svizzera FH ritiene che il testo dell’articolo 8 manchi di coerenza perché gli aspetti citati al capoverso 1, che sono riferiti esclusivamente alla trasmissione dei dati, dovrebbero costituire anche dei validi motivi per il rifiuto della cooperazione in virtù del capoverso 3. L’autorizzazione all’eventuale trasmissione dei dati (cpv. 1, lettera c) deve necessariamente essere rilasciata in anticipo. Per quanto riguarda il capoverso 3 lettera c andrebbero citati espressamente gli interessi economici e potrebbe inoltre essere opportuno, ai fini del rifiuto della cooperazione, considerare anche il comportamento precedentemente mostrato dall’autorità straniera nel caso in cui tale autorità non abbia rispettato le leggi.
Articolo 9 Forme di cooperazione
Riguardo alla lettera a, TI chiede che per lo scambio di dati personali particolarmente degni di protezione siano rispettate le condizioni dell’articolo 6 LPD.
Secondo il Tribunale amministrativo federale, nel rapporto esplicativo si dovrebbe richiamare non solo l’articolo 6 LPD, ma anche l’articolo 97 LAsi.
L’ASB sottolinea che i fatti non possono essere chiariti con misure coercitive. Questo si ripercuoterebbe anche sull’articolo 12 capoverso 2: anche qualora, dietro istanza dell’autorità richiedente, sia possibile applicare o prendere in considerazione forme procedurali di Stati