Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 34 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 28Fedlex · Rapporto sui risultati
L’ASB lamenta che il progetto non mantiene la promessa del Consiglio federale di tener conto della protezione dei giuristi d’impresa. Stando al rapporto esplicativo, la ponderazione degli interessi privati prevista da questa disposizione offre una soluzione soltanto parziale, e quindi assolutamente insoddisfacente, alla necessità di proteggere il segreto professionale dei giuristi d’impresa.
Secondo la Camera fiduciaria, i criteri sono più politici che giuridici.
ScienceIndustries propone di riformulare l’articolo 22 capoverso 1 lettera b numero 1 riprendendo l’espressione «confidential business information», che si è ormai imposta nel mondo dell’economia. La formulazione proposta è la seguente: «il rispetto di segreti d’affari protetti dalla legge.»
La Federazione dell’industria orologiera svizzera FH esprime la medesima opinione e
propone che questa disposizione menzioni anche la protezione delle informazioni d’affari riservate.
L’Università di Friburgo si mostra assai critica nei riguardi del capoverso 2, la cui formulazione può essere interpretata come una capitolazione dello Stato di diritto, o addirittura la legittimazione di atti terroristici. In base all’interpretazione data dall’Università, questa norma afferma in pratica che il diritto e la legge si applicano solo se non esistono interessi privati o pubblici preponderanti.
Articolo 24 Comunicazione delle decisioni
Secondo ScienceIndustries, dato che molte aziende sono interessate ad esempio dai controlli di conformità, le decisioni dovrebbero essere rese note anche al pubblico. Propone quindi di aggiungere alla disposizione una lettera e con la seguente formulazione:
«e. al pubblico, nella misura in cui non contengano informazioni confidenziali.»
Sezione 4 Altre misure a tutela della sovranità svizzera
Articolo 25
SO sostiene l’idea che le misure adottate dal Consiglio federale, che attualmente si basano sugli articoli 184 capoverso 3 e 185 capoverso 3 Cost., debbano essere disciplinate per legge. Anche AG è favorevole alla trasposizione in legge, che giudica positiva anche sotto il profilo dello Stato di diritto. VD osserva che la possibilità, prevista da questa disposizione, di imporre la trasmissione di informazioni ad autorità straniere senza che gli interessati - ad esempio i collaboratori delle banche svizzere - dispongano di alcun mezzo per opporvisi è comunque ad alto rischio. Secondo GE, il sistema stabilito da questa disposizione è poco convincente. GE esprime il timore che sancire per legge le misure previste possa comportare il rischio che tale facoltà sia vista dagli autori di minacce come un’alternativa semplice e rapida al rispetto del diritto svizzero ordinario, di competenza del Consiglio federale. Il regime eccezionale deve continuare a fondarsi sugli articoli 184 capoverso 3 e 185 capoverso 3 Cost., in modo da escludere il ricorso troppo agevole a misure eccezionali.