Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 34 pagine
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base legale deve essere riconosciuta a livello generale e non solo quando è prevedibile che l’atto si ripeta più volte. Le ingerenze nella sovranità dello Stato devono fondarsi su una base legale e non su una clausola di portata generale né su una competenza direttamente derivante dalla Costituzione. Questa critica al progetto è tanto più giustificata poiché quest’ultimo non prevede alcuna compensazione con riguardo alla protezione dei diritti individuali.
L’ASB giudica poco chiara la formulazione «se è prevedibile o se risulta dalle circostanze che l’atto si ripete più volte» contenuta nel capoverso 3. Qualora si deducesse da tale disposizione che, nel caso in cui le autorità straniere presentino più domande per uno stato di fatto simile riguardante varie imprese svizzere, il Consiglio federale non possa più intervenire con una decisione, si ridurrebbe ulteriormente il margine di manovra di cui quest’organo dispone in virtù del diritto in vigore.
Articolo 17 Atti richiedenti un’autorizzazione
ZH è favorevole alla concretizzazione degli atti che richiedono un’autorizzazione. La concretizzazione nasconde tuttavia anche il rischio che in futuro si debba assistere a una recrudescenza degli atti compiuti per conto di uno Stato straniero. Un’autorità straniera che dispone di un’autorizzazione in virtù della LCPS è abilitata a compiere atti che, fino ad ora, erano riservati alle autorità svizzere o comunque erano soggetti alla supervisione delle autorità svizzere. È vero che alcuni trattati internazionali prevedono disposizioni che vanno al di là del quadro giuridico consueto, ma la loro applicazione viene sempre esaminata caso per caso e la Svizzera si riserva in genere la possibilità di intervenire (un esempio è quello dell’articolo 17 capoverso 2 dell’accordo tra Svizzera e Germania in materia di collaborazione di polizia, RS 0.360.136.1; in base a tale disposizione, la direzione degli interventi spetta a un agente dello Stato richiesto). La concretizzazione prevista può d’altronde favorire atti estranei al sistema giuridico svizzero, come ad esempio la pretrial discovery, che permette all’avvocato di assumere prove in vista del procedimento giudiziario. Sarà compito delle autorità svizzere prevenire abusi e ingerenze sproporzionate da parte di autorità straniere o di privati, vincolando il rilascio delle autorizzazioni a determinati oneri o condizioni (art. 20 dell’avamprogetto).
L’ASB giudica positivo il fatto che gli articoli 17 e 18 cerchino di distinguere tra gli atti richiedenti un’autorizzazione e gli atti non richiedenti un’autorizzazione. Questa distinzione incide sull’interpretazione dell’articolo 271 CP ed è vincolante per il giudice. Di conseguenza sarebbe auspicabile che tali disposizioni venissero formulate con la maggior precisione possibile. In linea di principio, ogni atto compiuto dietro mandato e per conto di un’autorità straniera a margine della normativa applicabile in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria dovrebbe essere soggetto ad autorizzazione. Pertanto, la formulazione dell’articolo 17 capoverso 3 che riguarda gli atti qualificati, è giudicata troppo restrittiva.
La CAIS rileva che se l’autorità straniera dispone di un’autorizzazione potrà compiere degli atti che fino ad ora potevano essere compiuti soltanto da un’autorità Svizzera o erano soggetti alla supervisione di un’autorità Svizzera. È vero che alcuni accordi internazionali prevedono competenze molto ampie, ma le loro disposizioni vengono esaminate caso per caso e la Svizzera ha sempre la possibilità di prevedere un intervento. Ad esempio, in caso di inchieste mascherate, la direzione dell’intervento è di competenza dello Stato richiesto. Nel suo parere, la CAIS richiama la disciplina dettagliata contenuta, ad esempio, nell’accordo tra Svizzera e Germania in materia di cooperazione di polizia (RS 0 360 136 1) con riguardo