Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 34 pagine

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esista effettivamente una lacuna da colmare con la legge in esame o se il legislatore abbia intenzionalmente voluto escludere la possibilità di cooperazione ricorrendo al «silenzio qualificato».

Per l’ASM, le disposizioni generali dell’articolo 7 segg. non danno adito ad alcuna particolare osservazione, poiché esse rispondono ai consueti principi, i quali, esplicitamente o implicitamente, valgono anche negli attuali atti legislativi speciali. Comunque, la LCTS crea certezza del diritto e costituisce un utile ausilio interpretativo per le leggi speciali.

Il parere della Camera fiduciaria è che l’articolo 7 capoverso 2 sia inadatto a bloccare i tentativi di pressione delle autorità straniere su quelle svizzere.

Riguardo al tema dell’assistenza amministrativa spontanea, l’Università di Basilea si augura che i suoi presupposti specifici e i suoi limiti vengano normati in modo preciso, ad esempio analogamente all’articolo 67a AIMP.

ScienceIndustries, dal canto suo, vorrebbe che le autorità svizzere perseguissero una cooperazione spontanea con le autorità straniere solo in casi ben motivati. Osserva inoltre che il capoverso 3 è troppo poco differenziato. Propone quindi di apportare le seguenti modifiche ai capoversi 1 e 3:

«1Le autorità svizzere cooperano con le autorità straniere salvo che una legge o un trattato internazionale lo escluda; la cooperazione si instaura dietro richiesta motivata delle autorità svizzere o di un’autorità straniera

3Contro la domanda di cooperazione internazionale presentata da un’autorità svizzera è ammesso il ricorso ai sensi della LTF (RS 173 110).»

Anche la Federazione dell’industria orologiera svizzera FH parte dal presupposto che l’autorità svizzera deve poter motivare il suo intento di fornire spontaneamente assistenza amministrativa. Si oppone invece all’esclusione della possibilità di ricorso, perché un’azienda coinvolta deve poter impedire con la dovuta tempestività che vengano rese accessibili informazioni riservate che la riguardano.

L’Università di Berna ricorda che nel diritto civile è ammesso, a determinate condizioni, il ricorso giudiziario sia contro il rifiuto di dar seguito a una richiesta proveniente dall’estero, sia contro la concessione dell’assistenza giudiziaria11. L’articolo 7 è quindi troppo restrittivo per le fattispecie di diritto civile e - a seconda dell’interpretazione data all’articolo 4 capoverso 2 - suscettibile di creare problemi.

Articolo 8 Condizioni per la cooperazione

Quattro Cantoni (ZH, BS, TI e VD) hanno espresso il proprio parere in merito a questa disposizione. ZH ha esaminato in dettaglio l’intero testo e presentato proposte di modifica per tutti e tre i capoversi. Chiede di integrare innanzitutto il capoverso 1, inserendo una condizione supplementare secondo cui la trasmissione alle autorità straniere di informazioni non accessibili al pubblico è subordinata all’autorizzazione da parte degli interessati. Questa modifica è giustificata dal fatto che un’autorità svizzera può trasmettere alle autorità straniere anche informazioni sensibili su determinate imprese o privati - ad esempio segreti d’affari o

11 Si rimanda in proposito a DTF 132 III 291 consid. 1.3.