Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 34 pagine

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Il PPD è favorevole a questa disposizione, pur esprimendo la riserva che la lettera b (imporre la trasmissione di informazioni) non deve svuotare di significato la protezione della sfera privata.

Il PLR è del parere che la lettera b metterà il Consiglio federale in una posizione sfavorevole, dando carta bianca alle autorità straniere per pretendere la trasmissione di dati dalla Svizzera. Per evitare questo ricatto, è indispensabile individuare i casi in cui la trasmissione è legittima.

L’UDC è dell’avviso che la trasposizione in legge delle misure adottabili dal Consiglio federale porterà quest’ultimo a usare più di frequente le proprie competenze. Sarebbe ingenuo pensare che questa legge permetterà una più efficace protezione della sovranità. Sarebbe più semplice integrare l’articolo 271 CP.

L’ASB è favorevole alla trasposizione in legge delle competenze finora esercitate dal Consiglio federale sulla base degli articoli 184 capoversi 3 e 185 capoverso 3 Cost. Secondo l’ASB, il Consiglio federale, prima di adottare qualsiasi misura, dovrebbe informare e sentire le aziende interessate, tanto più che contro le sue decisioni non è ammesso il ricorso. Per quanto riguarda la lettera e, proposta dalla FINMA, l’ASB rileva che l’obiettivo della legge è proteggere la sovranità svizzera, non introdurre un’ulteriore misura di sorveglianza a beneficio della stessa FINMA. Di conseguenza, una misura di questo tipo deve essere necessariamente subordinata all’esistenza di una minaccia straniera.

La Camera fiduciaria osserva che il Consiglio federale può già adottare misure nel quadro del diritto vigente. L’Università di Basilea si chiede se questa disposizione sia necessaria, considerate quelle già presenti nella Costituzione.

Il Centre patronal insiste sul fatto che le autorità competenti devono comportarsi con cautela riguardo alle misure previste. Questo vale in particolare per la FINMA e per il Dipartimento federale delle finanze, che dovranno astenersi da iniziative eccessive in materia di politica finanziaria o bancaria. Il Centre patronal riconosce a questa disposizione un carattere preventivo e la vede come un segnale politico indirizzato all’estero e volto ad affermare che in futuro la Svizzera intende vegliare con maggiore attenzione al rispetto del proprio ordinamento giuridico e a una migliore protezione dei privati e delle aziende residenti in Svizzera dagli atti extraterritoriali di altri Stati.

ScienceIndustries critica le misure previste, in particolare quella indicata nella lettera e («sottoporre a vigilanza statale particolare determinati settori di attività di un’impresa») e proposta dalla FINMA, e propone a sua volta di cancellare le lettere b, c ed e del capoverso 1.

L’Università di Berna ritiene che questa disposizione estenda senza apparente giustificazione i poteri del Consiglio federale rispetto alle disposizioni attualmente previste dalla Costituzione. L’Università di Friburgo è critica nei riguardi di questa disposizione ed esprime il parere che le competenze del Consiglio federale dovrebbero essere ripensate, introducendovi delle limitazioni.

Sezione 5 Rimedi giuridici