Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 34 pagine

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esteri, deve essere comunque chiaro a tutti gli interessati che persino in un caso del genere non è ammessa l’applicazione di misure coercitive, pur se previste dal diritto estero.

La Conferenza delle autorità inquirenti svizzere accoglie con favore la formulazione speciale relativa alla notificazione di documenti. Il concetto di «accertamento dei fatti» sarebbe invece formulato in senso troppo ampio, il che nell’ambito dell’assistenza in materia amministrativa, in cui non esiste una regolamentazione specifica e spesso non sono nemmeno disponibili esperti con esperienza nello svolgimento di indagini, potrebbe determinare un grave squilibrio nelle attività esecutive. L’osservazione inserita nel rapporto esplicativo, secondo cui non sono contemplate l’adozione formale di prove o altre misure per la raccolta di prove utilizzabili in giudizio, va sancita in modo più preciso nella legge stessa.

ScienceIndustries respinge l’attuazione del diritto in Svizzera da parte di autorità straniere, salvo che non sia espressamente ammessa per legge o in forza di un trattato internazionale. Considera inoltre estremamente critico lo scambio esaustivo di informazioni di cui alla lettera a. Data la mancanza di una definizione del concetto di «informazioni» occorre presumere che queste possano consistere in dati, documenti, rapporti, comunicazioni scritte e registrazioni in formato elettronico e cartaceo. Considerato poi che anche la definizione di «dati personali» non è chiara, ScienceIndustries teme che lo scambio di dati personali particolarmente degni di protezione potrebbe compromettere la programmazione delle attività di viaggio delle imprese ad essa facenti capo. ScienceIndustries parte pertanto dal presupposto che lo scambio di dati personali particolarmente degni di protezione debba essere trattato in maniera molto restrittiva. Respinge inoltre categoricamente le ispezioni da parte delle autorità straniere, sempre che non siano svolte nell’interesse delle imprese ispezionate, come accade quando queste richiedono autorizzazioni o approvazioni all’estero. Alle ispezioni da parte delle autorità straniere sarebbero quindi da preferire gli accordi sul reciproco riconoscimento di standard equivalenti. Alla luce di queste considerazioni, ScienceIndustries propone di apportare le seguenti modifiche alle lettere a e g:

«a. ricezione e trasmissione di informazioni, compresi i dati personali, qualora siano in relazione con violazioni del diritto svizzero;

g. ispezioni da parte delle competenti autorità svizzere su richiesta di autorità straniere;»

La Federazione dell’industria orologiera svizzera FH richiama l’attenzione sulle

esperienze maturate nell’ambito degli accordi di libero scambio. Le ispezioni di locali aziendali effettuate in Svizzera sulla base di questi accordi si sono dimostrate particolarmente delicate. Le ispezioni dovrebbero pertanto essere ammesse come forma di cooperazione solo se formalmente previste dalle disposizioni speciali; un’ordinanza del Consiglio federale o una decisione conformemente all’articolo 16 non sarebbero quindi in tal senso sufficienti.

L’Università di Friburgo critica a fondo e aspramente il testo della lettera a, che consente la trasmissione di dati personali particolarmente degni di protezione. Questa possibilità è estremamente problematica se si pensa che rinuncia di fatto al principio di reciprocità e limita notevolmente i motivi vincolanti di rifiuto di cui all’articolo 8 capoverso 3. Insieme agli estesi obblighi di collaborazione degli interessati (art. 14) e ad una tutela giuridica molto debole, questo comporterebbe non solo un grave indebolimento dei privati interessati, ma anche una perdita di forza della Svizzera nei confronti di altri Stati, poiché «in tal modo si spalancherebbero le porte ad aspettative di cooperazione eccessive, che in definitiva