Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 34 pagine

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un altro Stato? O quando un’azienda con sede in Svizzera desidera, di propria iniziativa, trasmettere dei documenti nel contesto di un procedimento in corso all’estero? O ancora, quando un’autorità straniera domanda in via informale a un’azienda svizzera di inviarle dei documenti? Si tratta di evenienze per nulla rare in pratica, che sarebbe utile trovassero una risposta nella legge.

La CAIS rileva che, secondo la lettera a, la risposta a domande di autorità straniere non richiede un’autorizzazione quando tali pratiche sono prive di conseguenze giuridiche. Non esiste tuttavia alcuna garanzia che l’autorità straniera faccia presenti i loro diritti alle persone cui viene chiesto di rispondere a una domanda. D’altro canto, l’autorità svizzera non verifica se la pratica sollecitata sia veramente priva di conseguenze giuridiche. Sarebbe preferibile, in tal caso, esigere il deposito di una richiesta di assistenza amministrativa finalizzata a garantire il rispetto di standard minimi.

ScienceIndustries osserva che i controlli di conformità sui prodotti sono in genere approfonditi e permettono agli ispettori stranieri di acquisire un’idea sufficientemente precisa dei processi di fabbricazione. Di conseguenza, ScienceIndustries è del parere che tali controlli dovrebbero essere soggetti ad autorizzazione, al fine di garantire che gli ispettori stranieri o i privati incaricati dell’ispezione siano vincolati al segreto d’ufficio o al segreto professionale.

La Federazione dell’industria orologiera svizzera FH è del parere che i controlli di conformità dovrebbero poter essere effettuati solo se l’azienda svizzera ha dato il proprio accordo.

Articolo 19 Decisione d’accertamento

L’Università di Friburgo sostiene senza riserve la possibilità, prevista dalla legge, di richiedere una decisione di accertamento e si augura che la questione della portata di una tale decisione sia esaminata anche con riferimento ad altre norme penali, in particolare alla disposizione concernenti le informazioni economiche. L’Università di Friburgo suggerisce inoltre, per aumentare la certezza del diritto, di pubblicare le decisioni di accertamento, almeno a grandi linee.

Articolo 20 Disposizioni accessorie della decisione

In considerazione dell’esperienza vissuta dagli impiegati bancari, l’USS chiede che la disposizione sia integrata con un nuovo capoverso che preveda esplicitamente la protezione degli impiegati in caso di trasmissione non autorizzata di dati che li riguardano da parte dei loro datori di lavoro a un’autorità estera. Andrebbe inoltre introdotta una disposizione specifica che preveda l’obbligo dei datori di lavoro di farsi carico degli eventuali costi e danni causati agli impiegati dalla trasmissione di tali dati. La disposizione dovrebbe altresì prevedere la responsabilità solidale della Confederazione e del datore di lavoro.

L’Università di Basilea chiede che questa disposizione sia integrata con un dispositivo tale da consentire di evitare abusi (procedura di sorveglianza o revoca della decisione).

ScienceIndustries ritiene che fino ad ora la prassi seguita dall’amministrazione in materia di autorizzazioni sia stata poco trasparente. Il mondo economico dovrebbe essere regolarmente informato delle autorizzazioni concesse.