Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 34 pagine
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renderebbero lo Stato (e i privati obbligati dallo Stato) ricattabile e preda della longa manus di interessi esteri».
Articolo 10 Notificazione di documenti ufficiali
Diversi Cantoni hanno commentato a fondo questa disposizione, formulando, in parte, proposte di modifica sostanziali. ZH e SO vedono con favore il fatto che con l’articolo 10 venga colmata una lacuna in materia amministrativa. ZH ritiene invece che la definizione di «documenti ufficiali» necessiti di essere concretizzata e precisata in un’apposita ordinanza (esecutiva). Secondo ZH il testo del capoverso 1 e le relative spiegazioni farebbero inoltre sorgere perplessità in merito all’ammissibilità o meno della notificazione diretta a persone in Svizzera di decisioni in materia fiscale, soprattutto decisioni sulla tassazione adottate da autorità fiscali estere. Al fine di chiarire la questione, ZH propone la seguente integrazione:
«1[...] le decisioni in materia fiscale vengono notificate sempre per via diplomatica.»
Al capoverso 2, in merito alla questione della lingua ufficiale a cui si fa riferimento, ZH propone la seguente precisazione:
2
« I destinatari in Svizzera possono rifiutarsi di accettare la notificazione di documenti ufficiali che non sono redatti in una delle lingue ufficiali del Cantone in cui hanno la residenza o la sede aziendale [...].»
SO auspica un utilizzo più restrittivo della possibilità di notificare per via esclusivamente postale documenti ufficiali esteri a destinatari in Svizzera; a tutela della popolazione indigena si dovrebbe ricorrere alla via diplomatica ogniqualvolta sia in gioco la posizione giuridica dei destinatari. Non è inoltre opportuno fare ampie concessioni agli Stati esteri in mancanza di reciprocità.
BS afferma di nutrire forti dubbi. Da un lato i destinatari dei contenuti dei singoli capoversi sono differenti. Rivolgersi nel testo della legge all’autorità straniera - cosa che si riscontra nel capoverso 1 - contrasta con la dogmatica del diritto internazionale. Pertanto la notificazione diretta dovrebbe essere ammessa, anche in futuro, solo se si fonda su principi di diritto internazionale sanciti in un accordo bilaterale o multilaterale. BS constata inoltre una contraddizione tra il testo della legge e le spiegazioni: nel rapporto è riportato che la definizione di «documenti ufficiali» può comprendere sentenze e decisioni e che dalla notificazione diretta sarebbero esclusi quei documenti che comportano ingerenze sensibili o importanti nella posizione giuridica del destinatario. Secondo il testo di legge sono esclusi dalla notificazione diretta tutti i «documenti che intaccano la situazione giuridica del destinatario, impongono obblighi o comminano misure coercitive». Questi presupposti sono invece di norma soddisfatti nelle decisioni e nelle sentenze, poiché in tale ambito si presume, sulla base della prassi vigente, che «l’ingerenza nella posizione giuridica» sussista già quando, in seguito a una notificazione, inizia a decorrere il termine per poter impugnare la decisione. BS auspica pertanto che si adegui il rapporto o si precisi ulteriormente il testo dell’articolo 10 inserendo precisando che si tratta di «ingerenze sensibili o importanti». Nel merito BS si esprime tuttavia a favore del mantenimento dell’attuale prassi, in base alla quale la mancanza di un accordo internazionale esplicito lascia supporre che sussista il divieto di notificazione diretta. Infine per BS non è chiaro quale dovrebbe essere il significato proprio del capoverso 5. La delega di cui alla lettera a appare superflua visto che il principio della notificazione diretta è già sancito nel capoverso 1.