Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 34 pagine

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informazioni su comportamenti scorretti - senza che l’autorità estera sia vincolata a prescrizioni previste da normative internazionali in materia di trattamento delle informazioni. Una volta che queste informazioni sono in possesso dell’autorità straniera, possono finire rapidamente nelle mani di parti civili, autorità giudiziarie penali o di diritto penale amministrativo straniere, tanto più che diversi Stati concedono a terzi il diritto di consultazione molto più facilmente di quanto accade in Svizzera. La condizione secondo cui l’autorità straniera può inoltrare o pubblicare le informazioni trasmesse solo previa autorizzazione dell’autorità svizzera non offre sufficienti garanzie in proposito. Da un lato sussiste il pericolo che le autorità amministrative rilascino un’autorizzazione di questo tipo non essendo comunque pienamente consapevoli delle conseguenze che ciò comporta per gli interessati; dall’altro le autorità svizzere non possono in sostanza controllare se un’autorità straniera si attiene poi effettivamente al divieto di trasmissione delle informazioni. Nel caso in cui un’autorità straniera inoltri informazioni a terzi pur non essendo in possesso della necessaria autorizzazione da parte dell’autorità svizzera, la Svizzera non potrebbe comunque, in ultima analisi, intervenire efficacemente contro tale comportamento. Certo, la Svizzera potrebbe - come misura di ritorsione - astenersi dal proseguire nel futuro lo scambio di informazioni con lo Stato responsabile; nel concreto però l’interessato avrebbe già subito il danno. Alla luce di ciò, e ispirandosi alla prassi seguita dalle autorità svizzere garanti della concorrenza nelle procedure di controllo delle fusioni, occorre integrare il capoverso 1 come segue:

«d. se le informazioni sono riferite a persone determinate o determinabili e non sono accessibili al pubblico, gli interessati devono aver precedentemente rilasciato all’autorità svizzera il proprio consenso alla trasmissione dei dati.»

La reciprocità di cui al capoverso 2 dovrebbe essere considerata un presupposto imprescindibile; questo parere è condiviso anche da VD. ZH propone pertanto la seguente formulazione:

2

« Le autorità svizzere si astengono dalla cooperazione se la reciprocità non è garantita.»

ZH ritiene che i motivi di esclusione di cui al capoverso 3 siano formulati in maniera troppo restrittiva. La cooperazione dovrebbe essere generalmente esclusa se lo Stato estero non garantisce il rispetto delle garanzie procedurali, come ad esempio il divieto della doppia sanzione (ne bis in idem) o quando vi è una minaccia di persecuzione politica. Dello stesso parere è anche VD. La cooperazione dovrebbe essere pertanto esclusa già se la tutela giuridica nello Stato estero è «insufficiente» e non solo quando è «manifestamente insufficiente». Il capoverso 3 andrebbe quindi riformulato come segue:

«b. la tutela giuridica offerta dallo Stato richiedente è insufficiente;»

BS fa presente che l’articolo 8 capoverso 1 lettere b e c, prevede solo una tutela limitata contro l’eventuale abuso dei dati trasmessi all’estero o contro un utilizzo dei dati che vada oltre l’ambito pattuito. Soprattutto nella trasmissione di dati personali particolarmente degni di protezione, il rischio conseguente a un utilizzo scorretto degli stessi è particolarmente elevato. È pertanto giusta e va accolta con favore la proposta di indicare nel capoverso 3 i motivi di esclusione da addurre per rifiutarsi di cooperare. In effetti la sola esistenza di dubbi in ordine alla tutela giuridica dovrebbe già costituire motivo sufficiente per un chiarimento approfondito, altrimenti vi è il rischio che oltre alla violazione del diritto di autodeterminazione informativa - quale parte del diritto della personalità - vengano anche compromessi i diritti procedurali garantiti dalla Costituzione. Nelle spiegazioni andrebbe cancellata l’infelice