Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 34 pagine
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Il PLR accoglie con favore quesa sezione della legge, poiché offre un quadro giuridico chiaro sulle condizioni alle quali è possibile accordare o escludere un’autorizzazione alla cooperazione. In tal modo, il progetto di legge colma una lacuna materiale del diritto svizzero L’articolo 22 capoverso 1 lettera a numero 3 (ponderazione delle conseguenze sull’economia in generale o su determinati settori economici) è fondamentale per la protezione dell’economia svizzera.
L’UDC nutre dubbi sull’utilità e l’efficacia delle disposizioni previste da questa sezione. Si mostra in particolare molto critica nei confronti della soluzione prevista per i giuristi d’impresa, esprimendo il parere che l’articolo 22 capoverso 1 lettera b del progetto, che prevede la considerazione degli interessi privati degli interessati, offra solo una minima protezione ai giuristi d’impresa. Al fine di assicurare la protezione di questi ultimi, ad esempio nell’ambito di procedure giudiziarie condotte negli Stati Uniti, non è necessario prevedere una legge sui giuristi d’impresa né una legge sulla protezione della sovranità; basterebbe integrare le disposizioni procedurali, in particolare quelle concernenti la procedura penale.
L’USAM è dell’opinione che queste disposizioni offrano un quadro giuridico chiaro per quanto riguarda gli atti richiedenti un’autorizzazione.
Il Centre patronal osserva che queste disposizioni colmano una lacuna materiale del diritto svizzero e permetterebbero in futuro alle autorità federali di accordare o rifiutare l’autorizzazione a compiere per conto di autorità straniere atti che spettano a poteri pubblici. In tal modo le autorità potrebbero agire in via preventiva e non solo invocando a posteriori la violazione dell’articolo 271 CP. La sezione 3 del progetto porterebbe a un nuovo rafforzamento dello Stato di diritto (criteri legali chiari per l’autorizzazione e norme procedurali, compresa l’assunzione di decisioni e l’indicazione dei rimedi giuridici) e permetterebbero di assicurare una protezione più efficace delle persone fisiche e giuridiche residenti in Svizzera.
Articolo 16 Principi
Secondo ScienceIndustries, se l’autorità straniera non è vincolata al segreto d’ufficio o al segreto professionale, l’autorizzazione dovrebbe essere negata. Propone quindi di completare questa disposizione con un nuovo capoverso 5 del seguente tenore:
«5 L’autorizzazione è esclusa quando l’autorità straniera non è vincolata al segreto d’ufficio o al segreto professionale.»
L’Università di Friburgo approva il fatto che questa disposizione metta in evidenza la necessità di una base legale per la concessione di un’autorizzazione. Fino ad ora, le condizioni cui erano subordinate le autorizzazioni risultavano poco chiare. Inoltre, l’Università nota con soddisfazione come nel suo rapporto esplicativo il Consiglio federale ricordi chiaramente che l’articolo 271 CP non costituisce una base adeguata per giustificare la concessione dell’autorizzazione. Il principio di legalità stabilisce, infatti, che gli atti compiuti per conto di uno Stato straniero, e di conseguenza la relativa autorizzazione, devono basarsi su una disposizione sufficientemente precisa, contenuta in una legge o in un trattato internazionale. È quindi impensabile che una norma penale quale l’articolo 271 CP possa costituire una base legale in tal senso. Secondo l’Università di Friburgo, è comunque incomprensibile che, dopo aver riconosciuto la necessità di legiferare, il progetto conceda una competenza illimitata all’esecutivo per il rilascio delle autorizzazioni. L’esigenza di una