Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 34 pagine

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Articolo 7 Principi

BS rimprovera agli articoli 7-9 LCTS una insufficiente densità normativa: qualora un’autorità non disponga, nella propria «legge speciale», di alcuna disposizione in merito allo scambio di dati personali con l’estero, l’articolo 7 si limita a statuire che tale scambio può avvenire e l’articolo 9 definisce le modalità con cui tale scambio deve avvenire. Una tale «regolamentazione di base» sussidiaria non può però compensare la mancanza di norme di legge speciali10. Anche l’articolo 8 non fornisce alcun aiuto in merito, poiché il diritto formale della protezione dei dati prevede già che lo scambio d’informazioni possa avvenire solo per adempiere a dei compiti, dovendo peraltro tali compiti essere stabiliti in leggi specifiche. Inoltre, verificare che le leggi straniere sulla protezione dei dati rispondano agli standard svizzeri può costituire, a seconda dello Stato destinatario, un grosso impegno e per le autorità svizzere rischia di essere quasi impossibile controllare se le informazioni fornite non vengano trasmesse a terzi o lo vengano solo dietro autorizzazione delle autorità svizzere. Per BS è quindi imprescindibile integrare a posteriori le rispettive leggi speciali con disposizioni sullo scambio di informazioni con le autorità straniere e stabilire in seno alle stesse «schemi procedurali, presupposti ecc. per quanto possibile concreti».

In merito all’articolo 7 si sono espressi altri due Cantoni: ZH ritiene di fondamentale importanza il capoverso 2 perché garantisce alle autorità svizzere il necessario margine di manovra nei confronti delle autorità straniere e dei privati. Dal canto suo, SO vede con favore il fatto che venga sancito per legge il principio in base al quale le autorità svizzere cooperano con quelle straniere salvo che ciò non venga escluso da una legge o da un trattato internazionale. Combinando tale principio con la riserva di eventuali leggi speciali, si garantisce anche che in ambiti «sensibili» si possano continuare a emanare disposizioni speciali che prevedono presupposti più rigorosi per il ricorso alla cooperazione internazionale.

Tra i partiti, PPD e UDC apprezzano esplicitamente il chiarimento che la legge non prevede alcun diritto alla cooperazione con un’autorità straniera. L’UDC ritiene altresì utile che le autorità svizzere possano collaborare spontaneamente, caso per caso, con quelle straniere; ritiene invece privo di efficacia l’obbligo imposto all’autorità straniera di rispettare il segreto d’ufficio, poiché le autorità svizzere non sono comunque in grado di evitare la trasmissione non autorizzata delle informazioni a terzi. Il PS è a favore della concezione fondamentale in base alla quale le autorità devono sempre cooperare a livello internazionale, eccettuati i casi in cui esista un’esplicita normativa contraria stabilita da una legge o da un trattato internazionale.

Per l’ASB, l’articolo 7 rappresenta un vero e proprio cambiamento di paradigma: il principio finora vigente, in base al quale la cooperazione internazionale deve sempre essere disciplinata da una legge o da un trattato internazionale viene rimpiazzato da una sostanziale ammissibilità della cooperazione, oltretutto senza verifica della reciprocità. In tal modo, però, in assenza di una normativa di legge o di un trattato internazionale, si dovrebbe chiarire se

10 A titolo di chiarimento, BS fa riferimento alla situazione delle autorità cantonali preposte alla migrazione: l’art. 98 cpv. 1 della Legge sugli stranieri affida all’Ufficio federale della migrazione (UFM) tutti i compiti che non vengono riservati espressamente ad altre autorità federali o cantonali. Di conseguenza, in mancanza di un’espressa attribuzione di competenza ai Cantoni, tutte le richieste di autorità straniere che riguardano fattispecie attinenti al diritto della migrazione devono essere inoltrate all’UFM, cosa non praticabile nel caso di semplici informazioni su indirizzi e autorizzazioni. Manca completamente una normativa federale sulla cooperazione transfrontaliera in materia di controllo degli abitanti .