Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 34 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 9Fedlex · Rapporto sui risultati
pone la domanda se tale prassi debba essere subordinata alle disposizioni della LCTS. Particolari problemi emergerebbero con riferimento agli articoli 10 e 14 LCTS (cfr.).
Articolo 5 Procedura amministrativa e protezione dei dati
Tre Cantoni si pronunciano in merito a questa disposizione (AG, BS, GE) e si chiedono se e in che misura la legge federale sulla procedura amministrativa e la legge federale sulla protezione dei dati (LPD) debbano valere, sulla base dell’articolo 5, anche per le autorità cantonali. Inoltre, non è chiaro se le istanze concernenti la protezione dei dati che emergono nell’ambito della cooperazione transfrontaliera siano di competenza dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza o degli organismi di supervisione cantonali (AG). BS osserva inoltre che l’articolo 5 va perfezionato, poiché l’applicabilità della LPD alle operazioni di trattamento delle informazioni eseguite dalle autorità cantonali, nella misura in cui il diritto federale le autorizza a cooperare direttamente con autorità straniere - statuita dall’articolo 5 LCTS in combinazione con l’articolo 3, lettera b LCTS - violerebbe le norme contenute nella Costituzione riguardo alle competenze di disciplinamento nell’ambito della protezione dei dati. Le autorità cantonali non diventano organi federali in virtù della LPD neppure quando, avvalendosi del diritto federale, rendono noti dati personali all’estero. Anzi, a tali operazioni si applicano le disposizioni formali in materia di protezione dei dati previste dalla legge cantonale sulla protezione dei dati (e delle informazioni) in vigore nel Cantone interessato. Le disposizioni materiali che prevedono la comunicazione dei dati, o almeno definiscono i compiti per l’adempimento dei quali deve avvenire tale comunicazione, sono invece contenute nelle norme di diritto federale richiamate dall’articolo 3, lettera b LCTS, che autorizzano le autorità cantonali a cooperare con l’estero. Per tener conto di queste prescrizioni, sancite dalla Costituzione e riguardanti la competenza di disciplinamento nel campo della protezione dei dati, BS propone di suddividere l’articolo 5 in due capoversi, uno dei quali del seguente tenore8:
«Il trattamento di informazioni in virtù della presente legge è retto dalle disposizioni in materia di protezione dei dati della Confederazione e dei Cantoni.»
Tra i partiti, il PPD considera necessario precisare che la legge federale sulla procedura amministrativa e la legge federale sulla protezione dei dati si applicano, con riserva delle disposizioni speciali, a tutti gli atti. Il PLR chiede che la disposizione e il relativo titolo siano integrate con indicazioni sulla punibilità: si dovrebbe precisare in un secondo capoverso che qualsiasi violazione delle disposizioni speciali di cui all’articolo 4 è punibile ai sensi delle pertinenti norme di legge, in particolare, gli articoli 271, 273 e 299 CP, l’articolo 47 LBCR e l’articolo 43 LBVM. Infine, secondo il PLR, il segreto professionale dovrebbe essere esteso anche ai giuristi d’impresa, come richiesto dalla Mozione 07 3281. Questi ultimi quindi dovrebbero essere inclusi nell’elenco delle professioni che possono avvalersi del diritto di non deporre in virtù dell’articolo 321 numero 1 CP; gli articoli 171 capoversi 1 e 264 capoverso 1 lettera d CPP, l’articolo 160 capoverso 1 lettera b CPC, l’articolo 51a della legge di procedura civile federale, l’articolo 13 capoverso 1bisPA e l’articolo 46 capoverso 3 DPA andrebbero modificati di conseguenza. In alternativa, il segreto professionale dei giuristi d’impresa dovrebbe essere disciplinato da una legge svizzera sugli avvocati, come richiesto dalla Mozione 12 3372.
8 Questa formulazione è ripresa dall’art. 2, cpv. 3 della Legge federale del 12 giugno 2009 sullo scambio di informazioni tra le autorità di perseguimento penale della Confederazione e quelle degli altri Stati Schengen (RS 362 2).