Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 34 pagine

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Tra i Cantoni, ZH, OW, SG, AG, SH e SO non sollevano alcuna obiezione contro l’adesione della Svizzera a questa Convenzione; NW non ha osservazioni al riguardo.

ZH ritiene che le dichiarazioni (relative a entrambe le Convenzioni) siano state formulate in maniera troppo restrittiva mentre dovrebbero chiarire che le Convenzioni non sono applicabili alle materie fiscali o penali (compreso il diritto penale fiscale). Viene pertanto proposta la seguente formulazione:

(art. 2 lett. a n. 1 del decreto federale:) «Dichiarazione in merito all’articolo 1, cpv. 2: la Convenzione non si applica alla materia fiscale, né a quella penale (ivi compreso il diritto penale fiscale).»

(art. 2 lett. b n. 1 del decreto federale:) «Dichiarazione in merito all’articolo 1, cpv. 2: la Convenzione non si applica alla materia fiscale, né a quella penale (ivi compreso il diritto penale fiscale).»

ZH propone per l’articolo 1 capoverso 3 di entrambe le Convenzioni di escludere dal campo di applicazione anche il diritto della concorrenza. A fondamento di questa richiesta rimanda tra l’altro all’accordo siglato tra la Confederazione svizzera e l’UE in merito alla cooperazione sull’applicazione del loro diritto della concorrenza13, in relazione al quale è innanzitutto indispensabile maturare esperienze. A tale scopo la Svizzera è tenuta ad apportare il seguente chiarimento:

(art. 2 lett. a n. 1bisdel decreto federale:) «Dichiarazione in merito all’articolo 1 capoverso 3: la Convenzione non si applica al diritto della concorrenza.»

(art. 2 lett. b n. 1bisdel decreto federale:) «Dichiarazione in merito all’articolo 1 capoverso 3: la Convenzione non si applica al diritto della concorrenza.»

Il Tribunale federale e il Tribunale amministrativo federale sono espressamente

favorevoli alla semplificazione delle procedure di notificazione e appoggiano pertanto la ratifica della Convenzione.

Tra i partiti, PPD e PLR sostengono l’adesione a questa Convenzione. L’UDC ritiene che i benefici derivanti dall’adesione ai due accordi siano troppo modesti, o addirittura inesistenti, e di conseguenza è contraria all’adesione.

Economiesuisse ritiene che l’adesione rappresenti una valida e ragionevole integrazione della legge. L’ASB osserva che non è chiaro se la materia inerente al diritto penale amministrativo sia esclusa dal campo di applicazione e chiede perché tra gli Stati firmatari non figurano l’Inghilterra e i Paesi Bassi.

ASM vede con favore l’unificazione, conseguente all’adesione, della prassi relativa alle modalità di notificazione degli atti amministrativi ai destinatari all’estero. Il Centre patronal considera l’adesione un’integrazione ragionevole e utile della legge ma ritiene che la Svizzera dovrebbe inserire una riserva all’articolo 10 della Convenzione per impedire la notificazione diretta.

2. Convenzione europea del 15 marzo 1978 sul conseguimento all’estero di informazioni e di prove in materia amministrativa

13 La Convenzione è attualmente all’esame del Parlamento.