Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 34 pagine

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questa sarebbe esclusa in virtù del capoverso 1. I motivi di esclusione della notificazione diretta dovrebbero essere formulati in una maniera quanto più chiara e precisa possibile ed essere comunque illustrati nel messaggio accompagnandoli con esempi.

La Conferenza delle autorità inquirenti svizzere è favorevole all’articolo 10 perché viene a colmare la lacuna esistente tra le notificazioni in materia di diritto penale e civile da un lato e in materia amministrativa dall’altro. La definizione di «documenti ufficiali» andrebbe comunque precisata in un’ordinanza (di esecuzione). Sarebbe inoltre opportuno considerare se si possa parlare di vicinanza al cittadino quando uno svizzero tedesco riceve una decisione in lingua italiana e deve farsela tradurre a proprie spese.

Il Centre patronal chiede che i capoversi 1 e 5 siano riformulati, in modo che la notificazione diretta dall’estero sia ammessa solo se indirizzata ai cittadini dello Stato emittente. Per tutti gli altri casi e al fine di tutelare i cittadini svizzeri, si dovrebbe comunque conservare il filtro protettivo della notificazione per via diplomatica.

L’Università di Berna osserva che i compiti dell’Ufficio federale di giustizia indicati al capoverso 4 non rispecchiano la prassi in uso in materia civile. È vero che tale prassi non è dettata dal diritto nazionale o dalla Convenzione dell’Aia, ma ci si può chiedere nuovamente se la prassi in applicazione dell’articolo 2 capoverso 1 sarà modificata dalla disposizione dell’articolo 10 capoverso 4. Una modifica di questo tipo non avrebbe comunque ragion d’essere. In linea generale nel campo dell’assistenza giudiziaria in materia civile, la trattazione delle domande rientra tra i compiti giurisdizionali ed è quindi di competenza dei tribunali. Il trasferimento di questo compito alle autorità amministrative costituirebbe una violazione del principio della separazione dei poteri.

L’Università di Friburgo apprezza che si chiarisca la questione dell’ammissibilità della notificazione di documenti ufficiali. La formulazione proposta dal capoverso 1 secondo periodo non contribuirebbe tuttavia alla chiarezza giuridica perché - come indicato nel rapporto esplicativo - continuerebbe ad essere inevitabile un esame caso per caso.

Articolo 11 Ispezioni

Nessuna osservazione in merito o si vedano le osservazioni relative all’articolo 9

(ScienceIndustries).

Articolo 12 Compiti dell’autorità richiesta

Tra i Cantoni, ZH e SO sottolineano l’importanza centrale del capoverso 1, il quale, soprattutto nel settore dell’assistenza amministrativa in materia di polizia, impedirebbe l’uso eccessivo di misure coercitive. Secondo TI l’articolo 12 capoverso 3 e l’articolo 13 capoverso 1 dovrebbero essere raggruppati in un’unica disposizione.

La Conferenza delle autorità inquirenti svizzere ritiene che l’articolo 12 abbia un’importanza sostanziale affinché la LCTS, proprio nel settore dell’assistenza amministrativa in materia di polizia, non venga presa a base delle misure coercitive.

Per l’Università di Basilea la disposizione non chiarisce se le informazioni da comunicare all’interessato debbano essere contemporaneamente vincolate a un termine per la presentazione del parere o per la dichiarazione di autorizzazione alla trasmissione delle