Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 34 pagine

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stesse; sarebbe inoltre opportuno verificare la possibilità di regolamentare più approfonditamente la procedura esecutiva.

ScienceIndustries esige che sia garantita la tutela delle informazioni commerciali

riservate e richiede pertanto la cancellazione del capoverso 2 e la nuova

formulazione del capoverso 3 come di seguito indicato:

«3 L’autorità svizzera emana una decisione se l’interessato rifiuta la trasmissione di informazioni all’autorità estera e se la domanda non riguarda la trasmissione di dati commerciali riservati.»

La Federazione dell’industria orologiera svizzera FH ritiene che la disposizione del capoverso 2 sia problematica sotto l’aspetto della certezza del diritto. Una regolamentazione di questo tipo potrebbe essere indicata per il settore bancario ma non è giustificata per l’industria orologiera. Il diritto estero e le sue disposizioni procedurali possono avere una qualche importanza solo in un ambito giuridico specifico.

Articolo 13 Informazione degli interessati

Tra i Cantoni solo ZH ha espresso il proprio parere in merito a questa disposizione: in linea generale ZH non solleva alcuna obiezione contro la soluzione proposta dal capoverso 2. Per garantire che le informazioni trasmesse non vengano utilizzate dall’autorità straniera a fini di prova qualora successivamente in una decisione passata in giudicato venga stabilito che la trasmissione delle informazioni era illegittima, il capoverso 2 deve essere formulato come segue:

2

« [...] In tal caso gli interessati devono essere informati posteriormente e deve essere garantito che le informazioni previamente trasmesse non saranno utilizzate dall’autorità richiedente a fini di prova qualora successivamente, in una decisione passata in giudicato, venga stabilito che la trasmissione delle informazioni era illegittima.»

ZH nutre delle riserve sulla soluzione proposta nel capoverso 3 lettera b, dato che il testo di questa disposizione potrebbe anche riferirsi ad informazioni rese note a terzi nel contesto della consultazione di atti o in virtù della legge sulla trasparenza. In questi casi viene comunque sempre effettuata una valutazione - spesso delicata - degli interessi in gioco. Se queste informazioni sono però trasmesse ad autorità straniere all’insaputa degli interessati, la tutela giuridica viene di fatto compromessa. La normativa del capoverso 3 dovrebbe pertanto essere riferita solo alle informazioni accessibili al pubblico. In questo concetto si potrebbero far rientrare anche le informazioni (pubbliche) sui dati dei registri menzionate nel rapporto esplicativo a titolo di esempio. Il capoverso 3 reciterebbe pertanto come segue:

«3 Può trasmettere le informazioni richieste senza informarne gli interessati, se tali informazioni sono accessibili al pubblico.»

Il Tribunale amministrativo federale chiede se il principio enunciato nel capoverso 1, secondo cui l’interessato deve essere informato solo in merito a domande cui l’autorità svizzera intende dare seguito, sia giustificato e rimanda in proposito alla sentenza del Tribunale federale 2A.2012/2006 del 9 ottobre 2006.

L’Unione sindacale svizzera respinge fermamente il testo attuale dell’articolo 13 poiché non lo ritiene idoneo a garantire la protezione dei dati nel settore particolarmente sensibile della