Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/55: Seconda tappa della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio: consultazione su nuovi elementi · 36 pagine

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N. di rif./dossier: COO.2093.100.5.694420

3. Ripercussioni

3.1. Premessa metodologica

Prevedere gli effetti del presente progetto di legge è difficile soprattutto perché la LPT rappresenta in larga parte una legge quadro e, a livello di attuazione, lascia molto margine di manovra che può essere utilizzato in modi diversi in sede di interpretazione, controllo e applicazione delle norme. Gli effetti sono quindi strettamente connessi all’attuazione cantonale e comunale, nonché alle decisioni che adotteranno il Consiglio federale e l’ARE (ordinanza, valutazione dei piani direttori ecc.), così come i tribunali.

3.2. Ripercussioni per l’economia

Nel complesso, le ripercussioni economiche del progetto sono relativamente limitate, e in generale ci si attende un risvolto positivo.

Le norme relative alle costruzioni fuori delle zone edificabili sono più chiare e, grazie alla strategia pianificatoria e compensatoria, anche più flessibili, il che dovrebbe appunto avere un effetto favorevole sul piano economico. La revisione delle disposizioni agevolerà alcune aziende e creerà qualche ostacolo per altre, ma complessivamente non introdurrà un cambiamento di paradigma radicale

rispetto al diritto vigente. È però difficile anticipare le conseguenze concrete perché queste

dipenderanno dalle modalità attuative e dalla dinamica economica a livello di agricoltura e delle attività accessorie in questo settore.

Le nuove norme faciliteranno sicuramente lo svolgimento di attività accessorie aventi uno stretto legame materiale con l’agricoltura (come p. es. l’agriturismo), mentre complicheranno le cose per le attività che non presentano tale legame, ma consentiranno di eliminare le distorsioni della concorrenza nei confronti delle aziende agricole situate nelle zone edificabili. La revisione beneficerà quindi queste aziende ponendole tendenzialmente su un piede di parità.

Un’altra novità consiste in un cambiamento di sistema: dalle autorizzazioni edilizie a tempo

indeterminato associate alla prova dell’esistenza dell’azienda a lungo termine si passerà ad

autorizzazioni svincolate da tale prova, ma con una limitazione della durata del fabbisogno dell’edificio o impianto costruito e la condizione di demolire la nuova costruzione al cessare di tale fabbisogno (onere di demolizione secondo l’art. 23b). Questo cambiamento avvantaggia le costruzioni fuori delle zone edificabili e offre al settore dell’agricoltura un margine di manovra più ampio rispetto al passato.

I nuovi principi relativi alla pianificazione in spazi funzionali, alla pianificazione del sottosuolo e alla ponderazione degli interessi rafforzano le fondamenta di una pianificazione del territorio efficace e lungimirante, essenziale in un Paese come la Svizzera, densamente popolato e con conflitti crescenti a livello di utilizzazioni e interessi territoriali. La presente revisione, seppur contenuta, consentirà all’economia elvetica di organizzarsi meglio anche sul piano territoriale, di ottimizzare i costi

infrastrutturali sul lungo periodo e di arginare quelli ambientali. Non si esclude che le pianificazioni (soprattutto del sottosuolo) comporteranno spese aggiuntive o che alcune imprese dovranno fare i conti con nuove restrizioni, ma è difficile fare previsioni più precise data la natura generale dei principi formulati.

3.3. Ripercussioni per l’ambiente

Uno degli obiettivi della revisione è proteggere meglio i terreni coltivi, in particolare quelli situati fuori delle zone edificabili. In quest’ambito, le due soluzioni centrali del progetto, ossia l’onere di

demolizione (art. 23b) e la strategia pianificatoria e compensatoria, offrono opportunità interessanti ma comportano anche alcuni rischi: se le nuove disposizioni saranno attuate in modo sistematico,

l’obbligo di demolizione sarà rispettato e i terreni coltivi e il paesaggio non saranno pregiudicati (grazie al principio della compensazione), si assisterà verosimilmente a un miglioramento − o perlomeno a nessun peggioramento − sul piano ambientale. Dall’altro lato, però, la prassi piuttosto restrittiva

34/36 041.21 Legge sulla pianificazione del territorio (RS 700)