Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/55: Seconda tappa della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio: consultazione su nuovi elementi · 36 pagine

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N. di rif./dossier: COO.2093.100.5.694420

 specificare come si può garantire che sia effettuata sempre una compensazione conforme − sul lungo periodo − ai requisiti stabiliti (inventario, catasto, resoconto o soluzione equivalente);

 stabilire come effettuare la valutazione quando la demolizione di grandi edifici o impianti va computata come compensazione per diversi piccoli progetti di estensione (nell’autorizzazione edilizia andrà specificata quale porzione dell’oggetto utilizzato a titolo di compensazione dev’essere computata).

Requisiti numerici minimi per la compensazione

 Nel caso di utilizzazioni dello stesso tipo (p. es. spazio abitativo versus spazio abitativo) si può considerare una compensazione nell’ordine 1 : 1. Per ogni m2 di superficie abitativa ancora utilizzabile demolita in un edificio che arreca disturbo (cfr. 1° punto nella lista riportata nella sezione precedente23) saranno autorizzati altrettanti m2 di superficie abitativa supplementare in un’ubicazione particolarmente favorevole (cfr. 2° punto nella lista riportata nella sezione precedente). La demolizione è il prerequisito per poter procedere all’estensione dell’utilizzazione che è stata autorizzata e deve quindi essere stata effettuata, e accertata dall’autorità cantonale, prima dell’inizio dei lavori.

 Affinché, in caso di utilizzazioni di diversa natura, la compensazione non si traduca in utilizzazioni nel complesso più importanti, più intensive o più impattanti, si dovrà effettuare una sovracompensazione quando non vengono demoliti spazi abitativi. Per esempio, nel caso di un edificio a cui si può applicare soltanto l’articolo 24a LPT (p. es. un capannone agricolo, un porcile o un magazzino militare), si potrebbe prendere come requisito minimo una compensazione in un rapporto 10 : 1 tra la superficie utile lorda da demolire e quella da realizzare. Nel caso di un impianto esterno costruito legalmente (p. es. parcheggio, via d’accesso, strada ecc.), il rapporto potrebbe essere di 30 : 1 (o di 10 : 1 per nuove superfici impermeabilizzate per le quali è emerso un fabbisogno eccezionale).

Valutazione globale della compensazione

 Il Cantone deve verificare in ogni caso se la strategia di compensazione consente, nel complesso, di migliorare la situazione degli edifici e impianti fuori delle zone edificabili del suo territorio. L’edificio che rappresenta un fattore di disturbo nel paesaggio e che va quindi demolito dev’essere stato costruito legalmente, la sua esistenza dev’essere garantita sul piano giuridico e, una volta demolito, non deve venire costruito un altro edificio al suo posto. Il divieto di costruire edifici sostitutivi dovrà eventualmente essere menzionato nel registro fondiario in relazione a tutti i fondi del proprietario. L’edificio adibito a un’utilizzazione più estesa deve trovarsi in una buona posizione (in particolare, confinare con una zona edificabile esistente), essere sufficientemente collegato e poter essere trasformato in modo tale da continuare a integrarsi bene nel paesaggio. A queste condizioni, le modifiche costruttive possono esulare dai confini stabiliti dall’articolo 42 capoverso 1 OPT, sempre che ciò sia compatibile con le importanti esigenze della pianificazione territoriale.

 L’autorità cantonale secondo l’articolo 25b capoverso 1 LPT definisce, di volta in volta, le modalità e condizioni della compensazione nell’autorizzazione e procede alla menzione nel registro fondiario.

Esecuzione

 Il Cantone vigila affinché le autorizzazioni concesse e la compensazione effettuata siano registrate in modo ineccepibile e nel rispetto del principio della trasparenza.

 Se un’autorizzazione dovesse diventare definitiva senza che sia stata effettuata una compensazione, non possono essere concesse altre autorizzazioni in virtù dell’articolo 23d finché non sarà stata eseguita la compensazione. Lo stesso dicasi se, al posto di un edificio o un impianto utilizzato

23 Ammettendo estensioni soltanto all’interno del volume esistente dell’edificio, si garantisce anche che tale volume non aumenti, anzi che eventualmente diminuisca. 20/36 041.21 Legge sulla pianificazione del territorio (RS 700)