Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/55: Seconda tappa della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio: consultazione su nuovi elementi · 36 pagine

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N. di rif./dossier: COO.2093.100.5.694420

prevede infatti soltanto che un edificio o un impianto fuori delle zone edificabili deve essere conforme alla zona (art. 23a−23j) e disciplina quindi le condizioni a cui si può derogare a questo requisito

(art. 22 cpv. 2 lett. a). In un certo senso, il capitolo 4 rappresenta il pendant dell’articolo 23, che rinvia al diritto cantonale per le eccezioni al requisito della conformità alla zona all’interno delle zone

edificabili.

Art. 23a

Con il capoverso 1, il principio della ponderazione degli interessi  valido per tutti i progetti fuori delle zone edificabili  viene sancito in un articolo di carattere generale valido senza eccezione per tutte le fattispecie. Non hanno quindi più ragion d’essere le clausole specifiche riportate nei singoli articoli (p. es. art. 24c). Nell’ambito di questa esaustiva ponderazione degli interessi, prevista nella procedura di autorizzazione edilizia per un progetto fuori delle zone edificabili, si dovrà tenere conto delle

esigenze principali della pianificazione del territorio, in particolare degli scopi e dei principi di cui agli articoli 1 e 3 LPT. Questi includono anche l’integrazione di un progetto nel paesaggio, compreso il tipo di struttura degli insediamenti e la loro tipologia edilizia. Con «progetto» ai sensi dell’articolo 23a capoverso 1 va inteso l’oggetto di una procedura di autorizzazione edilizia. La decisione per stabilire se un progetto è compatibile con le importanti esigenze della pianificazione del territorio non è una questione di apprezzamento bensì di diritto.

Diversamente dall’articolo 23a capoverso 1, l’articolo 2 capoverso 2bissi riferisce principalmente alle pianificazioni (cfr. commento al riguardo).

Spesso e volentieri si lamenta l’insufficiente integrazione nel paesaggio delle nuove costruzioni (per lo più agricole) e a più riprese è stata sollecitata una norma di legge che disciplini questo aspetto. Va qui sottolineato come l’esaustiva ponderazione degli interessi prescritta ai sensi dell’articolo 23a

capoverso 1 non soltanto renda possibile esigere un’integrazione ottimale della costruzione nel

paesaggio, ma la imponga obbligatoriamente. Per sua stessa natura, tuttavia, la legge non può

prescrivere limiti misurabili, motivo per cui anche un’esortazione esplicita non potrebbe avere che un effetto contenuto. Ciononostante, nel momento in cui, in futuro, non si concederanno più

autorizzazioni ad aeternum e, di conseguenza, si costruirà all’insegna dell’ottimizzazione dei costi, le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni dovranno prestare maggiore attenzione al fatto che venga dato il giusto peso all’integrazione delle costruzioni nel paesaggio anche in assenza di uno specifico vincolo giuridico.

Nel secondo capoverso si intende sancire esplicitamente un principio che, nel diritto vigente, deriva implicitamente dalla ponderazione degli interessi e dal principio dell’utilizzazione parsimoniosa del suolo (art. 1 cpv. 1 LPT): qualora non si possa evitare di costruire fuori delle zone edificabili (in

particolare nei casi di cui agli art. 23f segg. e 24), non si dovrà, nella misura del possibile, utilizzare più del volume dell’edificio esistente o allora sostituire tale volume. Conformemente alla prassi del

Tribunale federale, in linea di principio gli edifici originari vanno demoliti soprattutto nei casi in cui la loro funzione sia ripresa da nuovi edifici. Se un edificio non può e non deve essere sostituito perché, per esempio, è un oggetto protetto, occorrerà verificare in modo ancora più accurato quale

utilizzazione conforme alla zona o vincolata all’ubicazione gli si può attribuire.

Art. 23b

Associata al requisito della coltivazione diretta sancito nel diritto fondiario per l’acquisto di fondi

agricoli, la separazione fra comprensorio edificabile e comprensorio non edificabile finisce per creare una fortissima disparità di prezzo fra i terreni edificabili e quelli non edificabili, con un conseguente incentivo economico, non voluto, a sfruttare i terreni non edificabili per realizzare progetti nei quali a uno scarso valore aggiunto si accompagna un elevato consumo di superficie. Di qui la forte domanda nei confronti di un’utilizzazione a scopi non agricoli di antiche costruzioni agricole di cui nel frattempo, magari a causa del cambiamento strutturale, non si ha più bisogno. Per evitare il cambiamento di destinazione di edifici e impianti agricoli o a ubicazione vincolata nel momento in cui viene meno

10/36 041.21 Legge sulla pianificazione del territorio (RS 700)