Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/55: Seconda tappa della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio: consultazione su nuovi elementi · 36 pagine
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N. di rif./dossier: COO.2093.100.5.694420
compensazione sia concreta, nel senso che dovrà per esempio essere effettivamente demolito un determinato edificio, il suolo dovrà essere ricoltivato e al posto dell’edificio demolito non dovrà esserne costruito un altro. Non è quindi sufficiente limitarsi, per esempio, a garantire che un dato comprensorio sarà oggetto di maggiore protezione20.
Utilizzazioni dello stesso tipo
Quanto più le nuove utilizzazioni ammesse secondo l’articolo 23d saranno assimilabili a quelle
impiegate a titolo compensatorio, tanto più facile sarà comprovare nel quadro della procedura
d’autorizzazione che la compensazione soddisfa i requisiti di cui all’articolo 23d capoverso 2. Dall’altro lato, però, quanto più elevato sarà il grado di similitudine preteso, tanto più difficile sarà trovare un oggetto che si presta a essere usato per la compensazione.
Utilizzazioni di altro tipo
In generale, si può dire che la compensazione soddisfa i requisiti richiesti se:
un’utilizzazione più intensiva è sostituita da una meno intensiva;
un’utilizzazione che arreca disturbo è sostituita da una che ne arreca di meno;
un’utilizzazione in un luogo mal collegato è sostituita da una in un luogo con migliori collegamenti; un’utilizzazione in un comprensorio problematico è sostituita da una in uno meno problematico;
un edificio male integrato nel paesaggio è sostituito da un altro meglio integrato;
un edificio o un impianto che occupa un’ampia superficie è sostituito da un altro che ne occupa di meno.
I criteri di cui sopra non sono cumulativi, ma qualsiasi peggioramento introdotto su uno di questi piani dovrà essere sovracompensato sugli altri, in modo che, nel complesso, la situazione si possa
considerare migliorata. In ogni caso, non è ammesso estendere un’utilizzazione in una zona
problematica (sito protetto, ubicazione esposta ecc.) ed effettuare compensazioni in zone
compromesse.
Oggetti computabili per la compensazione
Non potranno essere computati a titolo di compensazione gli edifici e gli impianti che:
devono comunque essere demoliti (p. es. quelli costruiti illegalmente, quelli vincolati all’onere di demolizione, a una condizione risolutiva o autorizzati per una durata determinata);
potrebbero dover essere ricostruiti a posteriori, in particolare perché necessari per un’utilizzazione conforme alla zona o vincolata all’ubicazione.
GARANZIA DELLA RIDUZIONE DEGLI EFFETTI GLOBALI
Conformemente al capoverso 2 le regole stabilite dai Cantoni non devono causare utilizzazioni nel complesso più importanti, più intensive o più impattanti nel comprensorio non edificabile. Questa disposizione non fa riferimento a un miglioramento teorico o temporaneo, ma va interpretata come segue:
20 Non sarebbe neppure accettabile, per esempio, computare a titolo di compensazione un ampliamento aritmetico secondo l’art. 42 cpv. 3 OPT, almeno finché non è chiaro se tale ampliamento può effettivamente essere realizzato (l’autorizzazione potrebbe infatti non essere concessa a causa delle modifiche apportate all’aspetto esterno dell’edificio ai sensi dell’art. 24c cpv. 4 LPT oppure perché l’identità dell’edifiicio non è rimasta sostanzialmente immutata secondo quanto prescritto dall’art.
42 cpv. 3, primo periodo OPT o ancora in considerazione dell’esaustiva ponderazione degli interessi secondo l’art. 24c cpv.
5 LPT). 17/36 041.21 Legge sulla pianificazione del territorio (RS 700)