Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/55: Seconda tappa della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio: consultazione su nuovi elementi · 36 pagine
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N. di rif./dossier: COO.2093.100.5.694420
si basa su un’esigenza oggettivamente fondata (cpv. 1) e se appare verosimile che i requisiti fissati in termini di compensazione (cpv. 2 e 3) sono soddisfatti in modo tale che, anche in fase di attuazione (cpv. 4), il principio della separazione non venga intaccato16.
A seconda dell’oggetto della regola ad hoc e del grado di specificazione nel piano direttore si potranno rendere necessari ulteriori passi a livello pianificatorio, come l’attuazione nell’ambito del piano
d’utilizzazione, la compilazione di inventari specifici (registrando p. es. gli edifici che creano disturbo se si prevede una compensazione e quelli collocati in posizioni favorevoli se si prevedono utilizzazioni più estese) ecc. Considerato il carattere generale e astratto delle norme, la legislazione cantonale non si presta bene a precisare le prescrizioni in ambito di pianificazione, ma può svolgere un ruolo
importante nel disciplinare le competenze e le procedure legate alla strategia pianificatoria e
compensatoria oppure nel sancire sul piano legale gli strumenti d’attuazione previsti17. Se una regola stabilita dal Cantone diventa applicabile soltanto per il tramite del piano direttore o del piano
d’utilizzazione, nel piano direttore si dovrà specificare che l’autorizzazione sarà concessa soltanto a questa condizione.
Nel piano direttore il Cantone dovrà anche specificare la prossimità18 degli oggetti usati a titolo di compensazione rispetto a quelli situati in una posizione favorevole. A seconda delle esigenze da regolamentare e del peso che queste esigenze assumono potrà essere necessario, ma non
obbligatorio, formulare delle restrizioni. Nel primo degli esempi riportati sotto («Superfici abitative aggiuntive all’interno del volume di un edificio esistente ubicate in una posizione adeguata e
compensate demolendo edifici che arrecano disturbo», da pag. 18) tali restrizioni non sembrano necessarie; nel secondo esempio («Estensione aggiuntiva di edifici alberghieri», da pag. 20) un Cantone potrebbe avere l’esigenza di sfruttare gli alberghi da demolire per compensare nuove
edificazioni nella stessa regione.
Dal punto di vista del diritto federale non è rilevante come, concretamente, chi è interessato a edificare si avvalga degli oggetti da demolire19. Quello che importa è garantire che, nel complesso,
l’utilizzazione che ne risulta arrechi possibilmente meno disturbo (cfr. cpv. 2), obiettivo che potrà essere raggiunto più facilmente quanto più il Cantone ed eventualmente anche i Comuni saranno coinvolti nella valutazione degli oggetti da utilizzare a titolo di compensazione (cfr. commenti generali riportati nei capitoli seguenti nonché gli esempi da pag. 18). Per il resto, i Cantoni sono quindi liberi di decidere come mettere a disposizione questi oggetti, ovvero se occuparsene direttamente oppure affidare il compito a soggetti privati.
REQUISITI MINIMI PER LA COMPENSAZIONE
L’autorizzazione edilizia sarà concessa in virtù dell’articolo 23d se si dimostra che è garantita una compensazione che non causerà utilizzazioni nel complesso più importanti, più intensive o più
impattanti nel comprensorio non edificabile (cpv. 3 in combinato disposto con il cpv. 2). Qui di seguito sono riportati i requisiti principali da soddisfare a questo scopo. Innanzitutto, è essenziale che la
16 Per garantire un’esecuzione conforme occorre inoltre che l’autorità preposta alla concessione dell’autorizzazione edilizia controlli di volta in volta che la compensazione sia effettuata in modo corretto e completo e che, all’occorrenza, possa divenire l’oggetto di un ricorso da parte dei soggetti coinvolti (vicini, organizzazioni o autorità). A questo proposito si veda il capitolo sulla «Riduzione degli effetti globali».
17 Per esempio se, nel caso presentato in «Superfici abitative aggiuntive all’interno del volume di un edificio esistente ubicate in una posizione adeguata e compensate demolendo edifici che arrecano disturbo» (da pag. 18), il Cantone volesse finanziare a titolo di prestazione preliminare la demolizione degli edifici che arrecano disturbo riportati nell’inventario e successivamente alienare, a determinate condizioni, ai proprietari di oggetti ingrandibili i diritti di compensazione che ne derivano.
18 In senso spaziale.
19 O come, viceversa, i proprietari di un edificio che può essere demolito a uso compensatorio lo mettano a disposizione dei potenziali interessati. 16/36 041.21 Legge sulla pianificazione del territorio (RS 700)