Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/55: Seconda tappa della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio: consultazione su nuovi elementi · 36 pagine
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N. di rif./dossier: COO.2093.100.5.694420
alcuna pratica chiara in merito; appare pertanto più appropriato risolvere questo problema nel quadro delle disposizioni concernenti gli edifici e impianti conformi alla zona.
Occorre tuttavia evitare che l’utilizzazione a scopo di cura del suolo entri in concorrenza con
l’agricoltura professionale, ragione per cui è necessario stabilire come condizione che la gestione agricola delle superfici interessate non possa essere garantita in altro modo. Inoltre con il concetto dell’utilizzazione a scopo di cura del suolo si vuole sottolineare che la prestazione principale è quella fornita nel contesto della cura del paesaggio attraverso l’utilizzazione di terreni marginalmente
produttivi.
Una divergenza dal principio sancito nell’articolo 34 capoverso 5 OPT è inoltre giustificata soltanto laddove la gestione è d’interesse pubblico. È il caso per esempio di comprensori fuori delle zone edificabili nei quali il Cantone intende impedire l’avanzamento della foresta (cfr. art. 10 cpv. 2 lett. b della legge forestale [LFo; RS 921.0]). La definizione di un limite temporale deve garantire che le strutture autorizzate non cadano nel dimenticatoio finendo di fatto per non essere più smantellate. La menzione esplicita dei soli recinti e ripari per gli animali al pascolo garantisce che, con la scusa
dell’utilizzazione a scopo di cura del suolo, non vengano costruite rimesse per attrezzi e simili che, con molta probabilità, in futuro saranno utilizzate per scopi ricreativi. Limitando il campo d’applicazione a recinti e ripari appare anche realistica la condizione che la fertilità del suolo non venga pregiudicata, come richiesto espressamente nel capoverso 2.
Occorre specificare che non tutti i recinti necessitano di un’autorizzazione e l’articolo 23j non modifica questa situazione, ma rappresenta una base legale nei casi in cui tale autorizzazione sia effettivamente necessaria.
Premessa alla sezione 3: Autorizzazioni eccezionali fuori delle zone edificabili
Nella sezione 3 sono riunite le disposizioni concernenti i progetti a ubicazione vincolata (art. 24) e quelle concernenti le modifiche non conformi alla zona di edifici e impianti esistenti, e legali, fuori delle zone edificabili (art. 24bis–24f). L’articolo 24biscontiene una serie di disposizioni comuni che vanno osservate per tutti i progetti disciplinati negli articoli 24a–24f.
Art. 24
Nell’articolo 24 diventa superfluo menzionare espressamente la necessità di effettuare una
ponderazione degli interessi in quanto, in virtù dell’articolo 23a capoverso 1, tale requisito deve essere osservato in ogni caso per tutti i progetti fuori delle zone edificabili. Pur con una formulazione diversa, infatti, il contenuto del nuovo articolo 23a capoverso 1 coincide di fatto con quello dell’articolo 24 lettera b del diritto vigente, prevedendo una ponderazione di tutti gli interessi.
Art. 24bis
Le condizioni generali per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 24d capoverso 3 LPT vengono spostate in questo articolo a sé stante, diventando così applicabili a tutti i tipi di interventi non conformi alla zona effettuati in edifici e impianti esistenti (art. 24a24f).
La condizione per il rilascio dell’autorizzazione, secondo la quale l’edificio o l’impianto non deve più essere necessario ai fini della destinazione conforme alla zona o vincolata all’ubicazione (lett. a),
viene adeguata per corrispondere alla formulazione dell’articolo 43a lettera a OPT. Tale norma
persegue due obiettivi: da un lato, vuole impedire che il fabbisogno di una nuova costruzione (in particolare agricola) a ubicazione vincolata o conforme alla zona sia giustificato con il fatto che
l’edificio esistente, sinora utilizzato a questo scopo, sarà adibito a un’altra utilizzazione; dall’altro lato, punta a far sì che gli edifici di fatto idonei per un’utilizzazione conforme alla zona (adibiti per lo più a scopi agricoli) o vincolata all’ubicazione vengano mantenuti a disposizione per tale scopo.
Il criterio secondo il quale l’aspetto esterno e la struttura edilizia basilare devono restare
sostanzialmente immutati (art. 24d cpv. 3 lett. b LPT) non è stato integrato nella lista delle disposizioni comuni applicabili a edifici e impianti esistenti, bensì spostato nell’articolo 24d capoverso 1bised espresso esplicitamente anche nell’articolo 24e capoverso 5. Nei casi di cui all’articolo 24a l’aspetto esterno e la struttura edilizia basilare restano infatti comunque immutati. Nell’articolo 24c questo aspetto viene affrontato nel capoverso 4. Per quanto concerne gli edifici degni di protezione (art. 24d
28/36 041.21 Legge sulla pianificazione del territorio (RS 700)