Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/55: Seconda tappa della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio: consultazione su nuovi elementi · 36 pagine
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N. di rif./dossier: COO.2093.100.5.694420
zone in cui sarà edificato è più importante di quella tra zone agricole speciali, soprattutto per ragioni legate alla protezione contro le epidemie. Quando vengono delimitate zone agricole speciali occorre procedere a una ponderazione degli interessi esaustiva, nell’ambito della quale saranno considerate anche le ripercussioni del progetto sul territorio, sull’ambiente e sulla rete di collegamenti. Se la delimitazione interessa superfici per l’avvicendamento delle colture, il loro sfruttamento dovrà essere giustificato da interessi preponderanti, senza dimenticare l’obbligo del Cantone di garantire in ogni momento l’estensione minima di queste superfici nel suo territorio.
Il principio della preservazione della natura e del paesaggio va quindi inteso in senso lato, in quanto include anche la preservazione delle terre coltive e dei paesaggi rurali.
Il capoverso 3 si ispira in larga misura all’articolo 15 capoverso 4 LPT. Anche in questo caso si tratta di condizioni di ammissibilità che devono essere soddisfatte cumulativamente.
La lettera a riprende due condizioni di cui all’articolo 15 capoverso 4 LPT lettere a e b, ossia rispettivamente quella dell’idoneità all’edificazione e quella della necessità del terreno per la zona. L’orizzonte temporale dei 15 anni per i piani d’utilizzazione vale anche in questo caso, anche se non viene ripetuto esplicitamente. Questo lasso temporale fa sì che i piani d’utilizzazione vengano in generale rivisti ed eventualmente adattati ogni 15 anni, ragione per cui il criterio della «necessità» va visto anche qui in questa prospettiva.
Dal punto di vista materiale, le lettere b−d corrispondono alle lettere c−e dell’articolo 15 capoverso 4. Il vincolo del piano direttore di cui alla lettera d è già previsto nell’articolo 38 OPT. Se il diritto cantonale non offre altri strumenti, la disponibilità del terreno è garantita (lett. c) almeno dal fatto che il proprietario del fondo interessato conferisce un diritto di compera all’ente pubblico che procede all’azzonamento per il caso in cui il terreno in questione, nonostante ve ne sia una domanda, non venga edificato né ceduto a scopo di edificazione entro un determinato termine5.
Art. 18 cpv. 4 e 5
L’articolo 18 capoverso 1 LPT, secondo cui il diritto cantonale può prevedere altre zone d’utilizzazione, si applica sia alle zone edificabili che a quelle non edificabili. Se le «altre zone» di cui all’articolo 18 LPT sono situate all’interno del comprensorio edificabile trova applicazione anche l’articolo 15 LPT, ma non se queste si trovano nel comprensorio non edificabile, sebbene di fatto si richieda in entrambi i casi la massima prudenza6. L’inasprimento dei requisiti per la delimitazione delle zone edificabili (art. 15 LPT) farà infatti aumentare la tendenza a dirottare le utilizzazioni che implicano la costruzione di edifici o impianti nelle zone speciali fuori delle zone edificabili secondo l’articolo 18, sviluppo questo indesiderato dal punto di vista della pianificazione del territorio. Anche in questo caso occorre pertanto colmare la lacuna scaturita dal fatto che la revisione parziale della LPT del 15 giugno 2012 prendeva in considerazione solo le zone edificabili. Le zone secondo l’articolo 18 si prestano in particolare alle
5 Diversamente da quanto avviene per i diritti di compera su fondi situati all’interno di zone edificabili, le restrizioni del diritto fondiario rurale impediscono all’ente pubblico di tenersi in serbo i diritti di compera su fondi situati nelle zone agricole speciali. Tuttavia, non appena l’ente pubblico ha trovato un compratore che intende utilizzare tali fondi conformemente alle prescrizioni, la nuova lettera j dell’articolo 60 capoverso 1 LDFR offre l’eccezione necessaria al divieto di divisione materiale e frazionamento.
6 A seconda della sua ubicazione, per esempio, una zona per edifici e impianti pubblici in cui si prevede di costruire un impianto di depurazione delle acque va delimitata come zona edificabile (se confina con il comprensorio edificabile, p. es. come «zona destinata a utilizzazioni pubbliche», Code_HN 15 secondo il modello di geodati minimi, settore piani di utilizzazione, versione 1.0, pubblicato dalla direzione dell’ARE il 12.12.2011 e scaricabile in Internet [in tedesco e francese] all’indirizzo http://www.are.admin.ch/BZDim, pag. 21) oppure come zona non edificabile (se non confina con il comprensorio edificabile a causa della configurazione topografica, p. es. come «altra zona fuori dalle zone edificabili secondo l’art. 18 cpv. 1 LPT », Code_HN 49 secondo il modello di geodati minimi di cui sopra). Alla luce del principio della concentrazione, non sarebbe logico subordinare queste zone a condizioni meno rigide se non confinano con la zona edificabile e vanno quindi considerate «altre zone fuori dalle zone edificabili» secondo l’art. 18 cpv. 1 LPT. 8/36 041.21 Legge sulla pianificazione del territorio (RS 700)