Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/55: Seconda tappa della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio: consultazione su nuovi elementi · 36 pagine
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N. di rif./dossier: COO.2093.100.5.694420
Il diritto di pegno autorizza l’ente pubblico, in qualità di creditore pignoratizio, a realizzare in via
esecutiva il/i fondo/i gravato/i se il credito garantito non viene soddisfatto (esecuzione in via di
realizzazione del pegno). Quello previsto ai sensi del capoverso 2 è un diritto di pegno legale diretto, ossia nasce per disposizione di legge già prima di essere iscritto nel registro fondiario, nella fattispecie nel momento in cui l’autorità competente dispone l’esecuzione sostitutiva dopo che il proprietario del fondo (previo sollecito) non ha dato seguito alla decisione di demolizione di cui al capoverso 1. Esso copre anche i costi dell’esecuzione sostitutiva. L’articolo 836 capoverso 2 CC è applicabile per
analogia: il diritto di pegno non è opponibile ai terzi che si riferiscono in buona fede al registro
fondiario se non vi è stato iscritto entro il termine previsto, ovvero entro quattro mesi dall’esigibilità del credito su cui si fonda, ma in ogni caso entro due anni dalla nascita dello stesso.
Il diritto di pegno di cui al capoverso 2 non sarà scalato dal limite d’aggravio legale previsto come misura destinata a prevenire l’indebitamento eccessivo secondo gli articoli 73 segg. della legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR; RS 211.412.11). È pertanto aggiunto all’elenco di eccezioni riportato nell’articolo 75 capoverso 1 lettera f LDFR.
Come disposto nel capoverso 3, il diritto cantonale può prevedere che la garanzia venga prestata con un onere fondiario di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 784 CC invece che con un diritto di pegno. Gli oneri fondiari di diritto pubblico impongono al proprietario del fondo in questione di fornire una determinata prestazione all’ente pubblico avente diritto (Confederazione, Cantoni, Comuni o altre corporazioni o enti di diritto pubblico), per la quale questi risponde solo con il fondo (David Jenny, in Basler Kommentar zum ZGB II, 5aed., Basilea 2015, n. 1 ad art. 784 CC). Nel caso in esame, ciò significa che per la demolizione dell’edificio o impianto e per il ripristino dello stato anteriore entra in gioco unicamente il fondo gravato da pegno. Conformemente all’articolo 784 CC, alla costituzione degli oneri fondiari di diritto pubblico e ai loro effetti nei confronti di terzi di buona fede sono applicabili le disposizioni concernenti le ipoteche legali di diritto cantonale (art. 836 CC). Ne consegue che un onere fondiario può essere costituito direttamente ipso iure (l’iscrizione nel registro fondiario ha un effetto puramente declaratorio) oppure che all’ente pubblico può essere assegnato per legge un diritto a iscrivere un onere fondiario nel registro fondiario (l’iscrizione ha allora un effetto costitutivo). In caso di mancato adempimento della prestazione, all’ente pubblico non resta che l’esecuzione in via di realizzazione del pegno. Poiché nel caso di specie la prestazione dovuta non è una prestazione in denaro, l’ente pubblico ha diritto al risarcimento del danno (costi per la demolizione dell’edificio o impianto).
Art. 23d
PREMESSA: RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE SECONDO IL DIRITTO VIGENTE
Quello della separazione è uno dei principi fondamentali della pianificazione del territorio in Svizzera. Per garantirne l’osservanza, il diritto federale definisce il quadro legale applicabile alle autorizzazioni di edifici e impianti fuori delle zone edificabili. Questo avviene attraverso: le prescrizioni applicabili direttamente in sede di procedura di autorizzazione edilizia (in particolare gli art. 16a e 24 segg.), gli obiettivi e i principi della pianificazione (in particolare gli art. 1 e 3 LPT) che vanno osservati quando si delimitano zone speciali fuori delle zone edificabili oppure regole speciali come gli articoli 33 e 39 OPT.
I Cantoni hanno la facoltà di circoscrivere ulteriormente le possibilità offerte dal diritto federale o mediante la propria legislazione (cfr. art. 27a LPT in vig., nuovo art. 23e) oppure nelle loro
pianificazioni in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 LPT (p. es. delimitando zone sovrapposte di paesaggio protetto), o ancora esercitando le competenze parallele in ambito di diritto edilizio, per esempio per quanto concerne la configurazione e la collocazione degli edifici e degli impianti (cfr. sentenza del Tribunale federale 1C_80/2015 del 22 dicembre 2015 [Villars-Epeney/VD], consid. 2.3, confermata nella sostanza dalla sentenza 1C_397/2015 del 9 agosto 2016 [Wuppenau/TG], consid. 3.4.).
14/36 041.21 Legge sulla pianificazione del territorio (RS 700)