Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/55: Seconda tappa della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio: consultazione su nuovi elementi · 36 pagine
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N. di rif./dossier: COO.2093.100.5.694420
un’autorizzazione sarà concessa in virtù dell’articolo 23d se l’utilizzazione più estesa che viene autorizzata è compensata altrove in modo tale che ne risulti una riduzione dell’impatto globale
(cpv. 3). Nell’ambito di un procedimento, chi ha qualità di parte potrà quindi far valere che la compensazione vincolata all’autorizzazione non soddisfa i criteri stabiliti.
Il Cantone dovrà controllare che la legge sia applicata in modo da condurre a un’effettiva e duratura riduzione dell’impatto globale (cpv. 4). Già al momento di fissare la regola ad hoc nel piano direttore dovrà dimostrare che è disposto e in grado di assolvere questo compito (cpv. 1 in combinato disposto con il cpv. 4). Qualora tale riduzione non dovesse poi concretizzarsi, il DATEC può esigere che venga adeguato il piano direttore (art. 7 cpv. 2 LPT in combinato disposto con l’art. 12 cpv. 1 OPT) e, se necessario, che il Consiglio federale disponga delle misure provvisionali nel quadro di una procedura di conciliazione (art. 7 cpv. 2 LPT in combinato disposto con l’art. 12 cpv. 2 OPT) (Promemoria concernente la procedura di conciliazione secondo gli articoli 7 capoverso 2 e 12 LPT21, n. 4.4).
PRESCRIZIONI CUI NON SI PUÒ DEROGARE
In generale, è ammessa una deroga soltanto alle disposizioni di cui alle sezioni 2 e 3 del capitolo sugli edifici fuori delle zone edificabili (cpv. 1), non quindi ad altre leggi, agli scopi e principi della
pianificazione del territorio, all’obbligo di pianificazione e di svolgere una ponderazione degli interessi né alle disposizioni relative all’onere di demolizione. Non è tuttavia escluso che, per l’applicazione dell’articolo 23b capoverso 2, secondo periodo, il Consiglio federale vincoli la concessione di deroghe all’obbligo di prevedere una compensazione.
RAPPORTO CON LE FATTISPECIE SOTTOPOSTE AD AUTORIZZAZIONE SECONDO IL DIRITTO FEDERALE
La compensazione di nuove utilizzazioni è una strategia molto utile e lungimirante per garantire che il comprensorio non edificabile resti tale sul lungo periodo. Il modello della pianificazione e
compensazione si applica anche alle fattispecie autorizzate secondo il diritto anteriore. Fuori del comprensorio edificabile continueranno comunque a esserci zone speciali (art. 18): se l’autorizzazione di tali zone dovrà essere vincolata a una compensazione sarà stabilito nel singolo caso alla luce degli scopi e dei principi della LPT da un lato e dei requisiti di cui all’articolo 18 dall’altro.
In un certo senso, si potrebbe giustificare lo stralcio delle strategie pianificatorie di cui agli articoli 33 e 39 OPT, ma le conseguenze pratiche per le fattispecie sottoposte ad autorizzazione sarebbero molto diverse.
Lo stralcio della fattispecie di cui all’articolo 39 capoverso 1 OPT (Edifici in comprensori con
insediamenti sparsi) può sicuramente essere preso in esame per diverse ragioni:
la sua rilevanza è diminuita perché, con le varie revisioni del diritto in materia di pianificazione del territorio, sono aumentate le possibilità di ampliare il volume esistente degli edifici costruiti secondo il diritto anteriore.
Sebbene il fatto di poter autorizzare l’esercizio del commercio non abbia avuto, almeno sinora, praticamente alcun risvolto nella prassi, di per sé potrebbe creare molti problemi.
Questa disposizione era stata concepita per incoraggiare un insediamento duraturo nei comprensori caratterizzati da un esodo della popolazione e si applicava solo a tali comprensori. Con lo scomparire dell’emigrazione, nella revisione parziale del 22 maggio 1996 OPT si è deciso di sostituire questo criterio con quello della volontà di rafforzare l’insediamento duraturo, che però nella pratica è un parametro difficilmente determinabile.
Visto che le eventuali altre esigenze particolari relative ai comprensori con insediamenti sparsi
possono comunque essere soddisfatte meglio grazie a quanto disposto nell’articolo 23d, con l’entrata in vigore della presente modifica di legge si dovrà stralciare l’articolo 39 capoverso 1 OPT.
21 Consultabile al sito: http://www.are.admin.ch > Media e pubblicazioni > Pubblicazioni > Diritto pianificatorio. 18/36 041.21 Legge sulla pianificazione del territorio (RS 700)