Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/55: Seconda tappa della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio: consultazione su nuovi elementi · 36 pagine
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N. di rif./dossier: COO.2093.100.5.694420
possibilità di ricostruire l’edificio rappresenta uno strappo nella logica del «riciclaggio edilizio» degli articoli 24a–24f, ma considerato che tale possibilità sarà ammessa solo per motivi fondati e
unicamente per piccoli edifici ammessi distrutti da cause di forza maggiore e che l’autorizzazione alla ricostruzione sarà vincolata all’onere di demolizione (art. 23b), integrare questa disposizione nel capoverso appare una soluzione sostenibile.
Art. 24f
La nuova strutturazione delle disposizioni concernenti gli edifici e impianti esterni alle zone edificabili consente di integrare l’articolo 37a LPT negli articoli 24 segg., a vantaggio di una migliore
organizzazione sistematica del testo. La rubrica è stata adeguata a quella dell’articolo 24c.
Art. 24g
L’edificazione fuori delle zone edificabili è in larga misura disciplinata dal diritto federale; per questa ragione, anche il sanzionamento di tre infrazioni qualificate di norme giuridiche (ossia l’edificazione senza autorizzazione edilizia, l’ottenimento di un’autorizzazione mediante informazioni errate o incomplete e la mancata osservanza di disposizioni di polizia edilizia) viene regolamentato in modo uniforme a livello di diritto federale. Questa misura mira a rafforzare l’esecuzione del diritto in materia di pianificazione del territorio in un ambito particolarmente a rischio. Le fattispecie penali devono essere considerate delitti in ragione del fatto che, date le violazioni commesse, non si tratta di
trasgressioni di lieve entità. Sono da considerarsi delitti quelli secondo le norme penali, analoghe per tipo di violazione, previste dalla legge federale del 16 dicembre 1983 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (LAFE; RS 211.412.41) e della legge federale del 20 marzo 2015 sulle abitazioni secondarie (LASec; RS 702). La qualifica come delitto consente anche di punire penalmente le aziende secondo l’articolo 102 capoverso 1 CP qualora la responsabilità per carente organizzazione interna non possa essere ascritta a una persona fisica determinata.
Secondo l’articolo 104 capoverso 2 del Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0), la
Confederazione può conferire diritti di parte ad altre autorità cui spetta la tutela di interessi pubblici. Ciò vale per l’autorità di cui all’articolo 25b capoverso 1 e per l’Ufficio federale dello sviluppo del territorio (cpv. 3). I diritti di parte conferiti devono coincidere con quelli che il CP concede
all’accusatore privato. Affinché dette autorità possano tutelare gli interessi pubblici del caso, deve essere inoltre precisato che possono anche fare ricorso contro decreti penali. Poiché quella di
esercitare diritti di parte è una facoltà concessa ma non costituisce alcun obbligo, tale disposizione non pone problemi nemmeno sotto il profilo della tutela dell’autonomia cantonale.
Capoverso 4: sussiste un motivo di revisione del diritto federale qualora in un procedimento penale venga dimostrato che un delitto secondo il capoverso 1 o 2 ha influito sull’esito di una procedura di autorizzazione edilizia. In una simile evenienza, l’autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni edilizie o l’autorità di ricorso è tenuta a verificare se la disposizione in questione debba essere
abrogata o modificata.
Art. 25b
La LPT non disciplina in alcun modo l’attività di ripristino della situazione conforme al diritto. Questa lacuna non è di per sé problematica visto che le disposizioni materiali concernenti le condizioni per il rilascio di un’autorizzazione implicano anche l’obbligo di ripristinare la situazione conforme al diritto in presenza di modifiche abusive. I problemi nascono però dal fatto che il diritto vigente non è chiaro sul piano delle competenze. In più, le esperienze maturate dall’entrata in vigore della legge hanno evidenziato come il compito di disporre ed eseguire il ripristino della situazione conforme al diritto risulti complesso e oneroso in molti Cantoni. Se si dovesse arrivare al punto in cui diventa conveniente costruire in modo illegale al di fuori delle zone edificabili, non sarebbe più possibile salvaguardare il principio della separazione. Ma anche se non si arriva a tanto, ai fini della credibilità delle disposizioni concernenti le costruzioni fuori delle zone edificabili è cruciale garantire che venga disposto e attuato in modo efficace tale ripristino. Ne consegue la necessità, da un lato, di specificare nella legge che una rinuncia al ripristino della situazione conforme al diritto fuori delle zone edificabili può essere decisa esclusivamente dall’autorità preposta alla verifica delle rispettive domande di costruzione (cpv. 4) e, dall’altro, di conferire un mandato di esecuzione chiaro e adeguato alla rilevanza di questo tema (per preservare l’autonomia organizzativa dei Cantoni la disposizione non precisa quale sia l’autorità incaricata di prendere disposizioni di polizia edilizia):
31/36 041.21 Legge sulla pianificazione del territorio (RS 700)