Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/55: Seconda tappa della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio: consultazione su nuovi elementi · 36 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 27Fedlex · Rapporto esplicativo
N. di rif./dossier: COO.2093.100.5.694420
Art. 23h
Nell’articolo 23h vengono disciplinati i requisiti aggiuntivi che devono soddisfare i settori aziendali di cui all’articolo 23g capoverso 1 lettere c–e nonché, in parte, capoverso 2. Tali requisiti sono in gran parte ricavati dalle condizioni generali di autorizzazione per aziende accessorie non agricole di cui all’articolo 24b capoversi 1quater–4 LPT. Non essendo assoggettati ai criteri aggiuntivi di cui all’articolo 23h, gli edifici e impianti utilizzati per i settori dell’azienda di cui all’articolo 23g capoverso 1 lettere a e b (preparazione, immagazzinamento e vendita diretta di prodotti agricoli od orticoli e produzione agricola od orticola non dipendente dal suolo) possono essere realizzati anche da un’azienda agricola che non rientra nella definizione di azienda secondo la LDFR. Il criterio di cui al capoverso 2 non è inoltre applicabile ai settori di cui all’articolo 23g capoverso 2, ammessi soltanto in edifici e impianti esistenti non più necessari per scopi agricoli.
La lettera a del capoverso 1 è stata ripresa dall’articolo 24b capoverso 4 LPT, la lettera b dall’articolo 24b capoverso 2, 1° periodo LPT e la lettera c dall’articolo 24b capoverso 1quaterLPT.
Il capoverso 2 contiene il requisito dell’esistenza dell’azienda agricola già sancito nei vigenti articoli 16abiscapoverso 1 e 24b capoverso 1bis. Poiché è di fatto ben poco probabile che aziende non considerate aziende agricole costruiscano impianti per la produzione di energia a partire dalla
biomassa, anche qui viene presupposta l’esistenza di un’azienda agricola. Come già previsto
nell’articolo 16abisLPT, l’azienda agricola in questione dev’essere già esistente. Per tutti e tre i tipi di settori aziendali (art. 23g cpv. 1 lett. c–e) viene perciò chiarito che l’azienda non deve
necessariamente soddisfare i requisiti di cui all’articolo 7 LDFR e che basta un’azienda ai sensi dell’articolo 5 LDFR, sempre che questa non esuli dai confini definiti dall’articolo 23g capoverso 3.
Art. 23i
Il capoverso 1 corrisponde all’articolo 24b capoverso 1bisLPT.
L’attuale capoverso 1terdell’articolo 24b LPT viene integrato nel capoverso 2, 1° periodo. Secondo il diritto vigente, nei centri dell’azienda a uso temporaneo i provvedimenti edilizi possono essere
autorizzati soltanto negli edifici e impianti esistenti. Questo trattamento, diverso da quello applicato ai centri dell’azienda utilizzati tutto l’anno, si è dimostrato corretto, dato che negli edifici alpestri gli ampliamenti edilizi sono di norma più frequenti e impattanti di quanto non accada nei centri più grandi di aziende attive tutto l’anno. Appare però giustificato creare una base legale per consentire eccezioni nei casi di rigore (2° periodo).
Un caso di rigore sussiste quando per esempio è possibile offrire un servizio di ristorazione per gli escursionisti soltanto se viene allestita una toilette, accessibile dall’esterno e dotata di apposito pozzetto di raccolta delle acque reflue. Si può parlare di caso di rigore anche quando occorre
soddisfare determinate condizioni per poter collocare all’esterno tavoli e panchine ed eventuali ombrelloni. Può anche accadere che la ristorazione venga predisposta completamente all’esterno su superfici esistenti ma che negli edifici manchi lo spazio per una toilette per gli ospiti e che si debba pertanto provvedere a una costruzione annessa. Un caso di rigore è invece escluso a priori se il fabbisogno nel luogo in questione è oggettivamente insufficiente.
Conformemente al terzo periodo, spetta al Consiglio federale disciplinare i dettagli.
Il capoverso 3 corrisponde all’attuale articolo 24b capoverso 5 LPT.
Art. 23j
Nei comprensori periferici e poco propizi a uno sfruttamento agricolo vi sono superfici coltive che andrebbero curate dal punto di vista dell’interesse pubblico, ma la cui gestione, rispetto ai ricavi, è così onerosa da non avere pressoché alcuna convenienza economica. Può quindi accadere che non si trovi nessuna azienda agricola che svolge un’attività a scopo commerciale disposta a gestire tali superfici. Se qualcuno decide di optare per una gestione sotto forma di pascolo senza tuttavia poter dimostrare uno scopo commerciale, questa soluzione verrà in generale considerata soltanto una coltivazione agricola esercitata a titolo ricreativo ai sensi dell’articolo 34 capoverso 5 OPT, con la conseguenza che non verranno autorizzati recinti o ripari per gli animali. Benché secondo il diritto vigente sia eventualmente ammissibile un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 24 LPT, non esiste
27/36 041.21 Legge sulla pianificazione del territorio (RS 700)