Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/55: Seconda tappa della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio: consultazione su nuovi elementi · 36 pagine
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N. di rif./dossier: COO.2093.100.5.694420
utilizzazioni a scopo di turismo, sport e attività ricreative oppure a quelle a scopo di estrazione di materiali o discarica, ma includono anche le zone di casali o le superfici di transito fuori del comprensorio edificabile.
Esistono d’altro canto «altre zone» fuori delle zone edificabili che non sono destinate a essere edificate, come le zone di riserva secondo l’articolo 18 capoverso 2 LPT o l’area boschiva di cui all’articolo 18 capoverso 3 LPT, o ancora le aree non produttive. In questi casi non si impongono requisiti di delimitazione più rigorosi. Le condizioni previste nei capoversi 4 e 5 dell’articolo 18 la cui formulazione riprende quella degli articoli 15 capoversi 3 e 4 LPT e 16a capoversi 2 e 3 si applicano pertanto soltanto alle «altre zone» fuori delle zone edificabili destinate almeno in parte all’edificazione. Per maggiori dettagli su questi due capoversi si rinvia di conseguenza ai commenti all’articolo 16a capoversi 2 e 3.
Art. 22a
Questa disposizione riprende tale e quale l’articolo 18a LPT. Dal punto di vista della sistematica, appartiene alla sezione 2 («Effetti generali»), tanto più che, dalla revisione della LPT del 15 giugno 2012 l’esonero dall’autorizzazione ha acquisito un ruolo di primo piano e nella sezione 1 (art. 1420) non vanno più incluse prescrizioni in materia di costruzione.
Art. 23
L’articolo 23 è ripreso senza modifiche materiali. Poiché, tuttavia, si riferisce direttamente al contenuto dell’articolo 22, subito dopo il quale è stato inserito il nuovo articolo 22a, si rende necessario adeguarlo per fare in modo che il senso della disposizione sia chiaro.
Introduzione al capitolo 4: Costruzioni fuori delle zone edificabili
La serie di revisioni parziali a cui sono state sottoposte negli ultimi anni le disposizioni concernenti le costruzioni fuori delle zone edificabili, in parte anche per assolvere a scopi piuttosto specifici, è
sfociata in un corpus di regole alquanto complesso, in cui tra l’altro non passa inosservata la
dispersione di disposizioni importanti tra differenti capitoli della legge. Raggruppando in modo più sistematico queste disposizioni, si punta ora a ottenere una maggiore chiarezza e comprensibilità.
Le disposizioni sulle costruzioni fuori delle zone edificabili sono pertanto state riunite in un capitolo a sé stante: nella prima sezione (art. 23a–23e) figurano innanzitutto quelle applicabili in generale ai progetti esterni a tali zone. Seguono le disposizioni concernenti gli edifici e gli impianti conformi alla zona agricola (art. 23f–23j) e infine, come già nel diritto in vigore, le eccezioni fuori delle zone
edificabili (art. 24–24f). Queste ultime comprendono le disposizioni relative ai progetti a ubicazione vincolata (art. 24) e quelle concernenti le modifiche non conformi alla zona di edifici e impianti edificati legalmente fuori delle zone edificabili (art. 24bis–24f). L’articolo 24biscontiene una serie di disposizioni comuni applicabili a tutti i progetti di cui agli articoli 24a–24f.
Rispetto al diritto vigente, la nuova sistematica comporta in particolare i seguenti spostamenti:
l’articolo 16a capoversi 1–2 LPT viene spostato nei nuovi articoli 23f e 23g, il contenuto dell’articolo 16a capoverso 3 LPT nell’articolo 23g capoverso 3, parti dell’articolo 16b LPT nell’articolo 38b, mentre l’articolo 37a LPT diventa il nuovo articolo 24f. In seguito al raggruppamento delle disposizioni
concernenti i progetti agricoli e para-agricoli nella sezione 2 e ad altri aggiustamenti a livello
sistematico, i contenuti dell’articolo 16abisLPT («Edifici e impianti per la tenuta e l’utilizzazione di cavalli») e degli articoli 24b capoverso 1bissegg. LPT hanno trovato invece spazio all’interno dei nuovi articoli 23f–23i. Le eccezioni previste dalla legge in vigore (art. 24−24e e art. 37a) sono state in larga misura riprese nella sezione 3 con soltanto poche modifiche a livello di struttura.
La concessione di autorizzazioni edilizie per progetti fuori delle zone edificabili è subordinata sia alle disposizioni del capitolo 5 sia all’articolo 22 capoverso 2 lettera b e capoverso 3 LPT. Il capitolo 4
9/36 041.21 Legge sulla pianificazione del territorio (RS 700)