Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/55: Seconda tappa della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio: consultazione su nuovi elementi · 36 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo
N. di rif./dossier: COO.2093.100.5.694420
l’interesse all’utilizzazione originaria, è opportuno che le autorizzazioni non vengano più concesse a tempo indeterminato, ovvero di fatto ad aeternum, bensì venga stabilito fin dal principio che tali edifici e impianti dovranno essere rimossi una volta venuto meno il loro scopo originario.
Rilasciando autorizzazioni edilizie vincolate all’onere di demolizione si possono rendere meno
stringenti i requisiti legati alla prova dell’esistenza a lungo termine dell’azienda7. Tale prova non è comunque facile da fornire in un settore agricolo in pieno cambiamento strutturale e con un marcato bisogno di soluzioni edilizie flessibili. Inoltre, il fatto di dover fornirla non ha impedito di autorizzare numerose costruzioni che, prima o dopo, hanno perso (o perderanno) la loro destinazione d’uso, per essere infine eventualmente convertite a un’utilizzazione non agricola.
Il capoverso 1 prevede pertanto che gli edifici e parti di edifici o impianti di nuova costruzione fuori delle zone edificabili siano vincolati a un onere di demolizione, che dovrà figurare nell’autorizzazione a titolo declaratorio. In questo modo al committente sarà chiaro fin dall’inizio che l’edificio o impianto è autorizzato per uno scopo preciso e dovrà dunque essere rimosso una volta venuto meno tale scopo. Inoltre, la presenza di questo onere nell’autorizzazione serve da base per la sua menzione nel registro fondiario, in modo che anche gli eventuali successori legali ne possano venire a conoscenza.
L’onere di demolizione include l’obbligo di ripristinare lo stato originario del terreno8, ovvero
sostanzialmente la sua conformazione iniziale.
La demolizione non è invece indispensabile nel caso in cui, al venir meno dello scopo originario,
possa essere concessa un’autorizzazione per una nuova utilizzazione conforme alla zona o vincolata all’ubicazione, ossia per una delle utilizzazioni previste ai sensi degli articoli 23f–24. La nuova
autorizzazione dovrà anch’essa prevedere l’onere di demolizione di cui all’articolo 23b capoverso 1.
Occorre sottolineare che la rinuncia alla demolizione della costruzione quando viene meno il suo scopo originario non va confusa con il fatto di disporre nell’autorizzazione che l’onere di demolizione non si applica (come prevede l’art. 23b cpv. 3 in particolare per edifici non facilmente rimovibili; cfr.
relativo commento).
La menzione dell’onere di demolizione nel registro fondiario viene disposta dall’autorità competente (cfr. art. 962 cpv. 1 CC in combinato disposto con l’art. 44 cpv. 1 lett. b OPT). Pur avendo soltanto un carattere declaratorio, essa consente agli eventuali successori legali dei fondi interessati di essere informati dell’onere di demolizione attraverso una fonte affidabile.
Secondo il capoverso 3 si può rinunciare all’onere di demolizione in presenza di edifici abitativi non facilmente rimovibili. In questi casi, imporre la demolizione di un edificio abitativo al venir meno del suo scopo originario appare infatti una misura eccessiva; non di rado, si tratta inoltre di beni di
considerevole valore, che rimane tale anche se gli edifici sono utilizzati a scopo non agricolo.
Considerata l’elevata domanda di spazi abitativi a scopo non agricolo fuori delle zone edificabili − domanda destinata a crescere visto l’inasprimento delle disposizioni in materia di delimitazione di nuove zone edificabili − si dovrà tuttavia garantire che tali edifici rimangano destinati all’utilizzazione agricola per un lungo periodo.
Viene invece fatta un’eccezione per gli edifici abitativi facilmente rimovibili: poiché in questi casi i requisiti cui è subordinata l’autorizzazione edilizia sono meno rigorosi, essi andranno demoliti non appena viene meno la loro utilizzazione (conforme alla zona o vincolata all’ubicazione). Si
considerano edifici facilmente rimovibili quelli utilizzati a scopo abitativo che vengono montati o
costruiti o annessi, in uno solo o in più blocchi, sul terreno edificabile e che, quando non più necessari, possono essere smantellati in modo tale da poter essere ricostruiti altrove senza alterazioni di sorta. In
7 È quanto sancisce espressamente l’art. 34 cpv. 4 lett. c OPT in relazione agli edifici agricoli.
8 In generale, ci si riferisce con ciò alla ricoltivazione del terreno. Nel caso di costruzioni sulla superficie dell’acqua, su un terreno non produttivo o simili, lo stato originario (non edificato) da ripristinare va stabilito in relazione all’ubicazione. 11/36 041.21 Legge sulla pianificazione del territorio (RS 700)