Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/55: Seconda tappa della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio: consultazione su nuovi elementi · 36 pagine
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N. di rif./dossier: COO.2093.100.5.694420
della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura (LPN; RS 451). I contenuti di tali inventari devono confluire nei piani cantonali (ed eventualmente comunali) come base per la pianificazione. Gli interventi su oggetti protetti di importanza nazionale non devono necessariamente essere giustificati da motivi qualificati, ovvero da interessi di importanza nazionale equivalenti o maggiori. Un interesse cantonale o comunale può tuttavia giustificare una deroga agli obiettivi di protezione degli oggetti iscritti negli inventari federali solo nei casi in cui tale interesse superi quello secondo il quale un oggetto dev’essere conservato intatto nelle condizioni stabilite nell’inventario. Questo approccio si discosta da quello previsto dall’articolo 18a LPN per la protezione dei biotipi o dagli articoli 23b−23d LPN per la protezione delle zone palustri, applicabile in pari maniera all’adempimento sia di compiti comunali e cantonali sia di compiti federali. Anche ai piani direttori dei Cantoni vicini, anch’essi menzionati nel capoverso 4, viene attribuito un carattere più obbligatorio, essendo questi ultimi vincolanti per le autorità secondo l’articolo 9 capoverso 1. Per quanto riguarda le concezioni e i piani settoriali della Confederazione, il loro grado di obbligatorietà ai fini della pianificazione direttrice dipende dalle leggi settoriali su cui si fondano.
Art. 16a
Il vigente articolo 16a capoverso 3 LPT non contiene prescrizioni dettagliate in merito alla delimitazione delle zone agricole speciali e, di conseguenza, il suo effetto dispositivo è modesto. In futuro queste zone potranno però acquistare maggiore importanza dato che l’articolo 23g capoverso 3 fissa limiti temporali più chiari sulla costruzione di edifici e impianti necessari ad aziende agricole od orticole nelle zone agricole speciali di cui all’articolo 16a. È quindi necessario precisare i criteri che dovranno essere osservati in sede di delimitazione; a tal fine vengono anche ripresi elementi dell’articolo 38 dell’ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT, RS 700.1), che prevede già oggi disposizioni aggiuntive in materia. Il nuovo articolo 16a si ispira inoltre ai criteri di cui all’articolo 15 LPT per delimitare le zone edificabili, ciò allo scopo di colmare la lacuna scaturita dal fatto che la revisione parziale della LPT del 15 giugno 2012 prendeva in considerazione solo le zone edificabili. Sarebbe in effetti poco logico subordinare la delimitazione delle zone edificabili a condizioni rigorose restando più indulgenti di fronte alla perdita di terre coltive causata dalla delimitazione di zone agricole speciali3. Il fatto di riprendere, nella misura del possibile, i criteri fissati nell’articolo 15 LPT permette anche di rifarsi alla pratica sviluppatasi a partire dall’entrata in vigore di questa disposizione, ossia dal 1° maggio 2014.
Benché diventino ora oggetto di un articolo a sé stante, le zone agricole speciali continuano a essere assegnate alle zone agricole ai sensi dell’articolo 14 capoverso 2 LPT e, pertanto, al comprensorio non edificabile4. Ne consegue che per i progetti edilizi nelle zone agricole speciali trova applicazione l’articolo 25b, e in particolare il capoverso 1, in virtù del quale spetta all’autorità cantonale competente decidere se siano conformi alla zona o se un’eccezione possa essere autorizzata.
Nel capoverso 1 viene definito l’oggetto delle zone agricole speciali. Specificando che tali zone servono agli scopi delle aziende agricole od orticole la cui attività principale non è costituita dalla coltivazione del suolo, si rinvia implicitamente all’articolo 23g capoverso 3, secondo il quale gli edifici e gli impianti necessari a queste categorie di aziende sono conformi alla zona agricola esclusivamente se la coltivazione del suolo vi costituisce nel complesso l’attività principale; in caso contrario, devono essere edificati in zone agricole speciali secondo l’articolo 16a.
Il capoverso 2 riprende, praticamente senza modifiche, le condizioni generali sancite nell’articolo 15 capoverso 3 LPT per le zone edificabili. Anche nel caso delle zone agricole speciali vale pertanto la regola del coordinamento al di là dei confini comunali, fermo restando che la concentrazione con altre
3 La stessa cosa vale per la delimitazione di zone speciali fuori del comprensorio edificabile a condizione che queste siano almeno in parte destinate all’edificazione (cfr. i commenti più sotto).
4 Il progetto di revisione si basa ancora sul modello di dati strutturato secondo i modelli di geodati minimi, settore piani di utilizzazione, versione 1.0, pubblicato dalla direzione dell’ARE il 12 dic. 2011 e consultabile in Internet alla pagina http:/www.are.admin.ch/bzdim (in francese e tedesco). 7/36 041.21 Legge sulla pianificazione del territorio (RS 700)