Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/55: Seconda tappa della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio: consultazione su nuovi elementi · 36 pagine
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N. di rif./dossier: COO.2093.100.5.694420
23h (art. 24b cpv. 1quater, cpv. 2, primo periodo, e cpv. 4), nonché nell’articolo 23i capoversi 1 (art. 24b cpv. 1bis, 2aparte del periodo), 2 (art. 24b cpv. 1ter) e 3 (art. 24b cpv. 5).
Soprattutto le seguenti attività hanno, in generale, uno stretto legame materiale con un’azienda
agricola e, fatto salvo l’articolo 23g capoverso 3, rientrano pertanto nel campo d’applicazione
dell’articolo 23g capoverso 1 lettera e:
l’agriturismo, le offerte socio-terapeutiche e pedagogiche ai sensi dell’articolo 40 capoverso 3 OPT; la tenuta di animali in pensione e di animali che altrimenti non troverebbero altra sistemazione (animali anziani non più produttivi; ai cavalli si applica la lettera d tendenzialmente più dettagliata);
la gestione di superfici naturali;
l’utilizzo da parte di altre aziende agricole di macchinari necessari per la propria azienda nel quadro della cooperazione interaziendale.
Non sarà invece più possibile autorizzare edifici e impianti destinati ad attività accessorie prive di uno stretto legame materiale con un’azienda agricola (aziende accessorie affini di cui all’art. 24b cpv. 1 LPT, quali per esempio una falegnameria o un’officina di riparazione): poiché tali attività possono creare una notevole concorrenza per le aziende agricole nella zona edificabile, si è deciso di stralciare senza sostituirlo l’articolo 24b capoverso 1 LPT (l’art. 23g cpv. 2 lett. a serve da base legale sostitutiva per la produzione di pesci commestibili in edifici agricoli esistenti e non più necessari, a condizione che tali edifici siano stati autorizzati secondo l’art. 24b cpv. 1 LPT; cfr. i commenti di cui sotto). Le aziende esistenti possono invece rimanere, purché siano soddisfatte le condizioni poste a suo tempo per il rilascio dell’autorizzazione.
Il capoverso 2 si applica ai provvedimenti edilizi a cui un’azienda agricola può ricorrere soltanto negli edifici e impianti esistenti e non più necessari per scopi agricoli. Anche in questo caso si tratta dei settori aziendali che non rientrano in prima linea nell’agricoltura dipendente dal suolo e che vanno considerati nella valutazione complessiva per stabilire se la coltivazione del suolo rappresenta l’attività principale (cpv. 3). In questo caso non si presuppone l’esistenza di un’azienda agricola (art. 23h cpv. 2). La cosa importante è che il volume dell’edificio esistente non venga aumentato, né
direttamente né indirettamente. Come già nel diritto vigente, non è considerato volume aggiuntivo quello da smantellare in virtù dell’onere di demolizione o perché sostituito altrove (cfr. commento all’art. 23a cpv. 2).
La lettera a si riferisce in particolare alla piscicoltura, che non rientra nel campo d’applicazione
dell’articolo 23f capoverso 1, dato che i pesci non sono animali da reddito agricoli. In virtù dell’articolo 24b capoverso 1 LPT, anche questa attività poteva sinora essere realizzata soltanto in edifici esistenti. Poiché tuttavia possono emergere esigenze simili in relazione a insetti, funghi e alla cicoria indivia e, con lo stralcio dell’articolo 24b capoverso 1 LPT viene meno la possibilità di effettuare lavori di
trasformazione a questi fini, la disposizione in oggetto viene formulata in maniera volutamente vaga e non viene ripreso il criterio del reddito supplementare. La condizione secondo cui il carattere di
azienda agricola deve rimanere essenzialmente immutato (art. 40 cpv. 1 lett. c OPT) è ripreso
implicitamente nel capoverso 3.
La lettera b deriva dall’articolo 34b capoverso 2 OPT e sancisce a livello di legge formale questa norma specifica e dettagliata applicabile ai provvedimenti edilizi effettuati per la tenuta di cavalli. In questo settore le aziende agricole possono continuare a usufruire di possibilità più estese (art. 23g cpv. 1 lett. d in combinato disposto con l’art. 23h cpv. 2).
Il capoverso 3 si riallaccia al vigente articolo 16a capoverso 3 LPT, secondo il quale gli edifici e
impianti che vanno al di là di un ampliamento interno dell’azienda possono essere ammessi in quanto conformi alla zona se sono situati in un territorio che il Cantone ha destinato a tal fine nella zona agricola mediante una procedura di pianificazione. Le superfici agricole utili, che normalmente sono situate nelle zone agricole, devono servire in generale alla coltivazione agricola dipendente dal suolo («agricoltura in senso stretto», cfr. rubrica dell’art. 23g). Per stabilire se la coltivazione del suolo rappresenti nel complesso l’attività principale dell’azienda si dovranno tuttavia considerare non solo i settori relativi alla produzione agricola od orticola non dipendente dal suolo (cpv. 1 lett. b), ma anche
25/36 041.21 Legge sulla pianificazione del territorio (RS 700)