Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/55: Seconda tappa della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio: consultazione su nuovi elementi · 36 pagine

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N. di rif./dossier: COO.2093.100.5.694420

cpv. 2), dallo scopo di protezione risultano limiti più rigorosi, come viene chiarito da una nuova lettera b integrata nell’articolo 24d capoverso 2.

La ponderazione di tutti gli interessi è prevista come norma generale nell’articolo 23a capoverso 1 e non è pertanto necessario riportarla anche qui.

Art. 24a

L’articolo 24a non subisce alcuna modifica materiale. Poiché i titoli del capitolo 4 e della sezione 3 indicano già che si tratta soltanto di edifici e impianti fuori delle zone edificabili, è possibile omettere la precisazione nella frase introduttiva del capoverso 1.

Cambiamenti di destinazione ai sensi dell’articolo 24a sono ammissibili solamente per edifici e impianti costruiti conformemente al diritto (cfr. DTF 127 II 215, consid. 4b, pag. 223). Se un’autorizzazione edilizia è stata limitata nel tempo o vincolata a un obbligo di demolizione, allo scadere del periodo previsto o al verificarsi della condizione risolutiva l’edificio o l’impianto in questione non è più

considerato conforme al diritto e di conseguenza non può essere oggetto di cambiamenti di

destinazione in virtù dell’articolo 24a.

Art. 24b

Fatta eccezione per il capoverso 1 (stralciato di proposito, cfr. commento all’art. 23g cpv. 1, ultimo paragrafo, pag. 23), l’attuale articolo 24b LPT viene spostato negli articoli 23g capoverso 1 lettera e, 23h e 23i.

Art. 24c

Con l’aggiunta del capoverso 3 nel quadro della revisione della LPT del 23 dicembre 2011, l’articolo 24c si riferisce ora anche agli edifici abitativi che erano utilizzati in modo conforme alla zona alla data in cui il fondo in questione è stato attribuito al comprensorio non edificabile ai sensi del diritto federale. La rubrica in vigore («Edifici e impianti esistenti fuori delle zone edificabili, non conformi alla

destinazione della zona») va pertanto precisato. Con «edifici secondo il diritto anteriore» si intendono gli edifici già costruiti quando il fondo è diventato parte del comprensorio non edificabile ai sensi del diritto federale, ossia in generale il 1° luglio 1972 (cfr. rubrica dell’art. 42 OPT). In questa categoria rientrano anche gli edifici costruiti legalmente in una zona edificabile e attribuiti in seguito a una zona non edificabile (attribuzione che viene ancora fatta, per esempio in applicazione della revisione parziale della LPT del 15 giugno 2012).

Sotto il profilo materiale, l’articolo 24c28 non subisce alcuna modifica. La precisazione che gli edifici in questione sono situati fuori delle zone edificabili può essere omessa in quanto già esplicitato dai titoli del quarto capitolo e della sezione 3. I requisiti di cui all’articolo 24c capoverso 3, secondo periodo LPT sono ora soddisfatti dall’articolo 24bislettere a ed e nonché dall’articolo 23f capoverso 3, ragione per cui la disposizione può essere abrogata. Lo stesso vale per l’articolo 24c capoverso 5 LPT, i cui requisiti sono ora soddisfatti dall’articolo 23a capoverso 1.

Art. 24d

Il capoverso 1 precisa che, nella misura in cui e fintanto che non sia necessario per scopi agricoli, lo spazio abitativo agricolo può essere abitato a scopi extra-agricoli, ovvero essere per esempio affittato a persone che non hanno nulla a che fare con l’azienda. In questo caso, però, le ripercussioni non devono essere molto diverse da quelle che si avrebbero in caso di abitazione a scopo agricolo. Gli edifici utilizzati fin dal principio in modo non conforme alla zona sono invece illegali sia sotto il profilo formale che materiale (sentenza del Tribunale federale 1C 135/2016 del 1° settembre 2016, consid. 3.3). Nei Comuni con una quota di abitazioni secondarie superiore al 20 per cento, è ammessa la locazione a titolo di abitazione di vacanza unicamente se l’abitazione è stata realizzata in virtù del diritto anteriore ai sensi dell’articolo 10 della legge del 20 marzo 2015 sulle abitazioni secondarie

28 Poiché il criterio della legalità viene menzionato solo nel capoverso 2, si potrebbe credere, erroneamente, che anche gli edifici costruiti illegalmente sono in linea di principio protetti nella loro situazione di fatto. È tuttavia chiaro che non è questo il caso e, sinora, non vi sono mai stati problemi in questo senso. Per non suscitare incertezze, si è pertanto deciso di non riformulare la disposizione. 29/36 041.21 Legge sulla pianificazione del territorio (RS 700)