Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/55: Seconda tappa della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio: consultazione su nuovi elementi · 36 pagine
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N. di rif./dossier: COO.2093.100.5.694420
Secondo l’articolo 23g capoverso 3, chi intende realizzare edifici e impianti per aziende agricole non utilizzati in via prioritaria per l’attività di coltivazione del suolo deve farlo in una zona agricola speciale secondo l’articolo 16a. Alle attività ammesse in un’azienda agricola la cui produzione è
complessivamente dipendente dal suolo saranno applicabili determinati criteri di valutazione (art. 23g cpv. 1 e 2), a cui si sommano criteri specifici ai settori aziendali aggiuntivi (riportati nell’art. 23f cpv. 1 e 2). Tali criteri andranno precisati nella OPT.
Art. 23f
Il capoverso 1 corrisponde all’articolo 16a capoverso 1 del diritto in vigore. La definizione della gestione dipendente dal suolo continua ad avere un’importanza fondamentale. A tal proposito, si rinvia alla premessa qui sopra e al commento all’articolo 23g capoverso 3.
Il capoverso 2 crea una base legale esplicita per il fabbisogno abitativo indispensabile alla gestione dell’azienda agricola, sinora disciplinato solo a livello di ordinanza, ossia nell’articolo 34 capoverso 3 OPT. Riallacciandosi al tenore di quest’ultima disposizione, il capoverso 2 prevede espressamente che i nuovi spazi abitativi nella zona agricola siano considerati conformi alla zona solo se esiste un’azienda agricola in grado di sussistere ai sensi dell’articolo 7 della legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR; RS 211.412.11)27. I Cantoni possono definire requisiti meno stringenti in virtù dell’articolo 5 LDFR fondandosi tuttalpiù sull’articolo 23d. Per stabilire se lo spazio abitativo sia indispensabile alla gestione dell’azienda agricola occorre effettuare una valutazione realistica basata su fatti certi e corredata di motivazioni chiare. Quanto al fabbisogno abitativo della generazione che si ritira dalla vita attiva, continuano ad applicarsi i limiti definiti dalla giurisprudenza. Le dimensioni massime dell’alloggio del gestore dell’azienda o dell’alloggio per la generazione precedente devono essere disciplinate nell’OPT.
Quanto disciplinato nel capoverso 3 sarebbe di per sé scontato, ma nella pratica crea sempre
problemi: non è cioè ammesso prendere in considerazione più volte le medesime superfici agricole per giustificare un fabbisogno di edifici e impianti. Il fatto che, nel periodo tra il 1979/85 e il 2004/2009 l’agricoltura abbia utilizzato praticamente tanti terreni coltivi quanti quelli sfruttati dall’industria e dall’artigianato dimostra l’importanza di mantenere questo principio nella legge (cfr. rapporto
Preservazione dei terreni agricoli coltivi, dell’11 giugno 2015, del Controllo parlamentare
dell’amministrazione a destinazione della Commissione della gestione del Consiglio nazionale,
FF 2016 3135, in particolare pag. 3151).
Nell’ordinanza andranno fatte le precisazioni del caso: si dovrà in particolare specificare che nella decisione d’autorizzazione dell’autorità andranno indicate le superfici da utilizzare per il progetto e che, per le parcelle interessate, si dovrà fare una menzione nel registro fondiario.
Anche in presenza di un considerevole carico di lavoro, le aziende d’estivazione in senso stretto non possono essere considerate aziende agricole ai sensi dell’articolo 7 LDFR, ragione per cui nel
capoverso 4 occorre introdurre una norma di delega in modo da dare a queste aziende, ove
necessario e opportuno, il margine di manovra necessario per creare spazio abitativo. Considerati gli effetti negativi, di norma consistenti, delle autorizzazioni ad aeternum nei comprensori con
insediamenti temporanei (in cui si trovano solitamente le aziende d’estivazione), si giustifica esigere l’onere di demolizione anche per gli edifici per i quali è stata autorizzata un’utilizzazione abitativa temporanea e funzionale allo scopo agricolo.
27 Fanno eccezione le aziende d’estivazione (cfr. cpv. 4 e il relativo commento). 23/36 041.21 Legge sulla pianificazione del territorio (RS 700)