Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/55: Seconda tappa della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio: consultazione su nuovi elementi · 36 pagine

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N. di rif./dossier: COO.2093.100.5.694420

suolo sono ritenuti conformi alla zona solo se edificati in zone agricole speciali. L’articolo 23g capoverso 5 lettera c delega al Consiglio federale la competenza di definire i criteri determinati per la valutazione.

 Nel caso delle aziende accessorie non agricole, saranno autorizzati soltanto gli edifici e impianti che hanno uno stretto legame materiale con l’agricoltura, come per esempio quelli adibiti ad attività agrituristiche o socio-terapeutiche (art. 23g cpv. 1 lett. e). Ne consegue che le aziende accessorie che non presentano un simile legame (p. es. una falegnameria o un’officina di riparazione) non saranno autorizzate ad erigere edifici aggiuntivi, non solo perché altrimenti il principio della separazione ne risulterebbe troppo relativizzato, ma anche perché tali aziende possono creare una notevole concorrenza per le aziende agricole nella zona edificabile.

 Con l’articolo 25b vengono rafforzate le competenze e responsabilità dei Cantoni nell’ambito delle costruzioni fuori delle zone edificabili. La competenza di fondo in materia di autorizzazione di edifici e impianti, sancita nell’articolo 25 capoverso 2 LPT in vigore, viene ora estesa ai casi in cui debba essere disposto il ripristino della situazione conforme al diritto, essendo questo un ambito di polizia edilizia nel quale spesso la competenza esecutiva delle autorità comunali si scontra con i suoi limiti.

 Anche le fattispecie penali di cui all’articolo 24g (l’edificazione senza autorizzazione edilizia, l’ottenimento di un’autorizzazione mediante informazioni errate o incomplete e la mancata osservanza di disposizioni di polizia edilizia) hanno lo scopo di rafforzare l’esecuzione del diritto in materia di pianificazione del territorio nell’ambito delle costruzioni fuori delle zone edificabili. Le disposizioni di riferimento per determinare la pena sono quelle della legge federale del 16 dicembre 1983 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (LAFE; RS 211.412.41) e della legge federale del 20 marzo 2015 sulle abitazioni secondarie (LASec; RS 702) per violazioni analoghe.

1.2.2. PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO IN SPAZI FUNZIONALI

L’obbligo di pianificazione di cui all’articolo 2 è stato specificato meglio allo scopo di esplicitare la necessità di una collaborazione tra le autorità preposte negli ambiti che presentano interdipendenze funzionali e territoriali (cpv. 1bis). Questi ambiti sono molteplici e includono, per esempio, lo sviluppo degli insediamenti, la mobilità e i trasporti, gli impianti a forte affluenza, la promozione economica, il turismo, la gestione delle acque, l’energia, la biodiversità, il paesaggio e l’agricoltura.

1.2.3. PIANIFICAZIONE DEL SOTTOSUOLO

Nell’articolo 3 capoverso 5 è stato introdotto un principio pianificatorio che mette in evidenzia gli aspetti essenziali dei compiti di pianificazione legati al sottosuolo. Per adempiere tali compiti non è tuttavia necessario creare nuovi strumenti pianificatori; quelli a disposizione sono già sufficienti.

1.2.4. PONDERAZIONE DEGLI INTERESSI NELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

L’importanza della ponderazione degli interessi come metodo centrale in ambito di pianificazione del territorio è stata sottolineata esplicitandola nel quadro della regola relativa all’obbligo di pianificazione (art. 2 cpv. 2 bisLPT).

5/36 041.21 Legge sulla pianificazione del territorio (RS 700)