Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/55: Seconda tappa della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio: consultazione su nuovi elementi · 36 pagine

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N. di rif./dossier: COO.2093.100.5.694420

CAPOVERSO 4, VARIANTE

L’esperienza insegna che non è facile dimostrare l’esistenza a lungo termine di un’azienda. Per rispettare questo principio del diritto vigente, le autorizzazioni vengono quindi in generale respinte se i gestori dell’azienda hanno già una certa età e non è previsto un piano di successione.

Concretamente, però, la regola in sé non impedisce che vengano costruiti edifici il cui scopo si

esaurisce in breve tempo.

Nella variante si propone pertanto di respingere l’autorizzazione edilizia soltanto se non si può

palesemente dimostrare che l’esistenza dell’azienda è prevedibile sul lungo termine (cfr. cpv. 5). In questo scenario la funzione di un esame approfondito del criterio dell’esistenza a lungo termine potrebbe essere assunta dalla presenza di un chiaro legame con l’utilizzazione (agricola) conforme alla zona o vincolata all’ubicazione.

Secondo la variante, gli edifici abitativi non vincolati all’onere di demolizione potranno dunque essere costruiti soltanto se si garantisce che continueranno a essere necessari ai fini della destinazione agricola o conforme alla zona11. Questa condizione potrebbe per esempio essere stabilita per

contratto definendo un diritto reale che, all’occorrenza, garantisce la disponibilità del terreno per scopi agricoli.

A titolo di diposizione tecnica, il capoverso 5 impone di non concedere l’autorizzazione se non è dimostrato che l’esistenza dell’azienda è palesemente prevedibile a lungo termine. Ciò vale per tutti gli edifici e impianti, a prescindere dal fatto che siano stati autorizzati con o senza onere di demolizione. A titolo d’esempio, l’esistenza di un’azienda non è palesemente prevedibile a lungo termine se il gestore si avvicina alla pensione e non ci sono successori in vista.

Art. 23c

Come stabilito nel capoverso 1, il venir meno dello scopo originario deve essere attestato dall’ente pubblico competente. A tal fine è necessario che le condizioni di autorizzazione siano decadute in modo definitivo; non è sufficiente uno stato di inattività temporanea, per esempio di natura stagionale. La decisione che attesta il venir meno di tale scopo può essere presa nell’ambito di un procedimento avviato d’ufficio oppure essere già parte integrante dell’autorizzazione edilizia, per esempio nel caso in cui, nel pianificare una nuova costruzione, emerga che il richiedente è proprietario di edifici o impianti per i quali nel frattempo è venuto meno lo scopo originario. Nella decisione di cui sopra deve essere fissato un congruo termine per la demolizione. L’autorità dovrà vietare con effetto immediato qualsiasi utilizzazione illecita fatta nel frattempo e assicurarsi che tale divieto venga rispettato (cfr. art. 25b cpv. 2 lett. a). L’ordine di demolizione si applicherà a tutti gli edifici, alle parti di edifici e agli impianti assoggettati all’onere prescritto, sempre che non sia stata prevista una nuova utilizzazione conforme alla zona o a ubicazione vincolata. Una decisione meno restrittiva sarebbe contraria al diritto federale.

Per ovviare al rischio che l’obbligo di demolizione non venga rispettato per mancanza di risorse finanziarie, al fine di garantire la copertura dei costi di demolizione e ripristino il capoverso 2

attribuisce all’ente pubblico cui compete la demolizione un diritto di pegno sul fondo interessato e su eventuali altri fondi rilevanti per la concessione dell’autorizzazione, eccetto quelli affittati. Il beneficio che si tratterrebbe estendendo il diritto di pegno anche ai fondi affittati (ovvero una garanzia

leggermente migliore per l’ente pubblico in caso di inadempienza del proprietario del fondo in seguito alla demolizione) non giustificherebbe infatti le complicazioni che si verrebbero a creare per la

concessione dell’autorizzazione edilizia.

11 Questa proposta si rifà in un certo senso all’art. 15 cpv. 4 lett. d LPT, secondo cui un terreno può essere azzonato soltanto se ne viene garantita la disponibilità sul piano giuridico. 13/36 041.21 Legge sulla pianificazione del territorio (RS 700)