Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/55: Seconda tappa della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio: consultazione su nuovi elementi · 36 pagine

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N. di rif./dossier: COO.2093.100.5.694420

Art. 23g

Per «agricoltura in senso stretto» (rubrica) si intende la tradizionale agricoltura produttiva dipendente dal suolo.

Nei capoversi 1 e 2 vengono elencati i settori aziendali nei quali la gestione effettivamente dipendente dal suolo può passare in secondo piano. In questi casi possono essere autorizzati edifici e impianti soltanto se, sulla base di una valutazione globale, l’attività di coltivazione risulta ancora prioritaria.

Nella disposizione viene comunque espressamente fatto salvo il capoverso 3. Ulteriori condizioni di autorizzazione per i settori aziendali di cui al capoverso 1 e le necessarie differenziazioni seguono nell’articolo 23h in riferimento alle aziende accessorie non agricole (art. 23g cpv. 1 lett. e) e

nell’articolo 23i.

Capoverso 1 lettera a: la preparazione, l’immagazzinamento e la vendita di prodotti agricoli e orticoli sono già ammessi in quanto conformi alla zona nella OPT in vigore (cfr. art. 34 cpv. 2 OPT). Nella nuova disposizione si precisa che la vendita è «diretta» per indicare che la vendita di per sé

(tradizionalmente, la fornitura a una cooperativa, ma anche la vendita del raccolto a grossisti) è parte integrante dell’attività agricola in senso stretto e rientra quindi nel campo d’applicazione dell’articolo 23f capoverso 1. La lettera a si riferisce pertanto solo agli edifici e impianti che servono (ovvero nella misura in cui questi servono) alla preparazione (p. es. degli ortaggi), all’immagazzinamento (p. es. di carote o mele, per poterle poi vendere a un prezzo migliore) o alla vendita diretta (p. es. in aziende agricole) dei prodotti.

I prodotti devono tuttavia provenire dalla regione e soprattutto avere prevalentemente uno stretto rapporto con l’azienda in questione. Nella OPT si dovrà specificare cosa si intende concretamente con questa disposizione.

Secondo il capoverso 3, gli edifici e impianti destinati a forme commerciali o industriali di

preparazione, immagazzinamento e vendita diretta di prodotti dovranno essere edificati anche in futuro in zone agricole speciali o nelle zone edificabili.

Lettera b: il principio della conformità alla zona di edifici e impianti che, a titolo secondario, servono alla produzione non dipendente dal suolo di prodotti agricoli od orticoli è già sancito nel diritto vigente (art. 16a cpv. 2 LPT). Al posto dell’espressione «ampliamento interno» si è optato per una

formulazione più intuitiva, senza però che ciò comporti una modifica materiale. In alcuni casi, i paletti fissati dal diritto vigente non hanno permesso di ottenere risultati convincenti, soprattutto nel settore della tenuta di animali. Oltre alla restrizione generale di cui all’articolo 23g capoverso 3, nel quadro della revisione verrà probabilmente introdotto a livello di ordinanza lo strumento già collaudato del bilancio di concimazione, che si presta come parametro facilmente misurabile.

La lettera c riprende, sotto il profilo materiale, l’attuale articolo 16a capoverso 1bisLPT. La

subordinazione degli edifici e impianti in questione allo scopo per cui è stata concessa l’autorizzazione viene ora sancita nell’articolo 23b capoverso 1. Il criterio dell’articolo 34a capoverso 3 OPT, prima parte del periodo, viene ripreso nel capoverso 3 dell’articolo 23g. Le precisazioni del caso andranno fatte in sede di revisione dell’ordinanza.

Nella lettera d viene recuperato il contenuto dell’articolo 16abisLPT. Anche qui, per i motivi citati sopra, si omette la subordinazione allo scopo per cui è stata concessa l’autorizzazione. Il criterio che

presuppone l’esistenza di un’azienda agricola è già incluso nell’articolo 23h capoverso 2 e non è pertanto necessario ripeterlo. La norma di delega dell’articolo 16abiscapoverso 4 LPT si trova ora nell’articolo 23g capoverso 5 lettera b. Per il resto, si rinvia al rapporto della Commissione

dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale (CAPTE) del 24 aprile 2012 (FF 2012 5875) e al commento relativo al capoverso 3.

L’articolo 24b LPT viene ripreso nella nuova legge, ad esclusione del capoverso 1 e del terzo periodo del capoverso 2, e più precisamente nella lettera e (art. 24b cpv. 1bis, 1aparte del periodo), nell’articolo

24/36 041.21 Legge sulla pianificazione del territorio (RS 700)