Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/55: Seconda tappa della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio: consultazione su nuovi elementi · 36 pagine

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N. di rif./dossier: COO.2093.100.5.694420

autorizzazioni per gli edifici e gli impianti conformi alla zona agricola (art. 23f–23j) e, nella sezione 3, le eccezioni fuori delle zone edificabili (progetti a ubicazione vincolata [art. 24] e modifiche non conformi alla zona di edifici e impianti esistenti [art. 24bis24f]). Le disposizioni riguardanti le eccezioni sono riprese in larga misura dal diritto in vigore e hanno subito poche modifiche a livello di struttura.

Le novità dal punto di vista materiale, oltre alla nuova organizzazione sistematica delle disposizioni concernenti le costruzioni fuori delle zone edificabili, sono soprattutto le seguenti:

 le autorizzazioni edilizie per nuovi edifici e impianti fuori delle zone edificabili saranno vincolate a un onere di demolizione. Ciò significa che le autorizzazioni non saranno più concesse ad aeternum: gli edifici e impianti dovranno essere demoliti una volta venuto meno lo scopo originario se non possono essere destinati a una nuova utilizzazione conforme alla zona o vincolata all’ubicazione (art. 23b). L’obiettivo è di arginare l’aumento di costruzioni fuori delle zone edificabili e la conseguente perdita di superfici coltive. L’introduzione di questa condizione permette di rinunciare quasi completamente all’onere  sinora vincolante e a volte gravoso  di dimostrare, ogni qualvolta si desidera costruire nello spazio agricolo, che l’esistenza dell’azienda è prevedibile a lungo termine. In questo modo si può venire incontro al bisogno di maggiore flessibilità edilizia in un settore, quello agricolo, in pieno cambiamento strutturale senza intaccare il principio fondamentale dell’utilizzazione appropriata e parsimoniosa dei terreni.

 La strategia pianificatoria e compensatoria sancita nell’articolo 23d è stata concepita per offrire ai Cantoni più margine d’azione in ambito di costruzioni fuori delle zone edificabili in modo che questi possano tenere maggiormente conto delle proprie specificità territoriali. Per evitare, tuttavia, che la maggiore flessibilità concessa scalfisca il principio pianificatorio fondamentale della separazione, sono stati introdotti due elementi centrali: innanzitutto, i Cantoni potranno adottare regole ad hoc (che derogano a quelle federali) in ragione di esigenze particolari, per esempio negli ambiti dello sviluppo paesaggistico, della promozione del turismo o dell’agricoltura; secondariamente, per evitare un indebolimento del principio della separazione, qualsiasi utilizzazione più estesa dovrà essere compensata in modo tale che nel comprensorio fuori delle zone edificabili non risultino utilizzazioni nel complesso più importanti, più intensive o più impattanti. Strumento fondamentale per definire sia queste regole cantonali speciali sia i criteri principali del meccanismo di compensazione è il piano direttore cantonale, che dev’essere autorizzato dalla Confederazione. L’attuazione della strategia pianificatoria e compensatoria descritta sarà concretizzata di volta in volta durante la procedura di autorizzazione edilizia, nell’ambito della quale il richiedente che intende avvalersi di regole speciali dovrà dimostrare che l’utilizzazione più estesa sarà compensata conformemente a quanto prescritto dalla legge.

 Nell’articolo 16a sono precisati i parametri relativi alla delimitazione di zone agricole speciali e nell’articolo 18 capoversi 4 e 5 quelli per la delimitazione di zone speciali quali per esempio le zone adibite a turismo, sport e attività ricreative oppure all’estrazione di materiali o a discarica2. Una strategia generale di protezione delle terre coltive non può limitarsi a subordinare la delimitazione di nuove zone edificabili a requisiti rigorosi, ma deve anche arginare qualsiasi tendenza a una dispersione degli insediamenti nel comprensorio non insediativo. Le precisazioni introdotte con la presente revisione si rifanno ai criteri stabiliti nella modifica della LPT (art. 15) del 15 giugno 2012 per la delimitazione delle zone edificabili.

 Senza pregiudicare lo scopo principale della zona agricola, ovvero la produzione agricola dipendente dal suolo, il nuovo articolo 23g ammette ora la possibilità di utilizzarla, in una certa misura, per settori aziendali para-agricoli e non dipendenti dal suolo allo scopo di diversificare le attività. In una zona agricola «normale» questi settori aziendali non dovranno tuttavia essere preponderanti, cosa che verrà stabilita valutando la situazione complessiva

dell’azienda. L’articolo 23g capoverso 3 stabilisce quindi che gli edifici e gli impianti necessari alle aziende agricole ed orticole la cui attività principale non è costituita dalla coltivazione del

2Per quanto riguarda il sistema delle zone nella LPT, si veda il rimando al modello di geodati nella nota a piè di pagina n.

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4/36 041.21 Legge sulla pianificazione del territorio (RS 700)