Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/55: Seconda tappa della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio: consultazione su nuovi elementi · 36 pagine

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N. di rif./dossier: COO.2093.100.5.694420

Secondo il diritto vigente le utilizzazioni ammesse possono essere estese nel quadro del piano

d’utilizzazione, a condizione che vengano rispettati gli scopi e i principi della pianificazione del

territorio e che non vengano eluse le disposizioni concernenti le costruzioni fuori delle zone edificabili. Per esempio, soprattutto nel caso delle utilizzazioni vincolate all’ubicazione possono essere delimitate zone speciali situate fuori delle zone edificabili (art. 18 LPT)12: è il caso delle zone per sport invernali, di quelle per l’estrazione di materiali o discariche, ma anche delle zone di casali (art. 33 OPT). Anche le zone agricole speciali secondo l’articolo 16a LPT13 consentono di estendere in modo considerevole le autorizzazioni normalmente ammesse fuori delle zone edificabili.

SCOPO

Da tempo, i Cantoni, chiedono che venga loro concesso più margine d’azione nel gestire le costruzioni fuori delle zone edificabili per poter tenere conto delle loro specificità territoriali e di altre condizioni oggettive meglio di quanto si possa fare con una regolamentazione federale applicata in ugual modo su tutto il territorio nazionale. Per questa ragione, si propone di offrire ai Cantoni la possibilità di trovare soluzioni ad hoc, in grado di soddisfare al meglio le loro necessità specifiche. Questa

flessibilità non dovrà tuttavia in alcun modo relativizzare il principio della separazione.

Conformemente all’articolo 23d, i Cantoni potranno quindi esulare dai confini stabiliti dal diritto

federale in materia di costruzioni fuori delle zone edificabili, il tutto sempre nel rispetto dei criteri di pianificazione e compensazione.

ASPETTI FONDAMENTALI DELLA STRATEGIA PIANIFICATORIA E COMPENSATORIA

La denominazione «Strategia pianificatoria e compensatoria» rinvia ai due elementi principali di questo approccio: da un lato, si vuole permettere ai Cantoni di adottare regole ad hoc per rispettare le loro esigenze specifiche; tali regole andranno definite, motivate, discusse, concretizzate e decise nel quadro del piano direttore cantonale. Dall’altro, questa strategia non dovrà essere strumentalizzata per poter, in generale, concedersi più libertà nel costruire fuori delle zone edificabili. Qualsiasi

utilizzazione più estesa dovrà essere compensata in modo da non causare utilizzazioni nel complesso più importanti, più intensive o più impattanti nel comprensorio non edificabile14 affinché, nel bilancio globale, si possa continuare a tener conto (magari ancor di più di oggi) dell’idea di fondo di

regolamentazioni derogatorie ad hoc. La strategia proposta consente in altre parole ai Cantoni di disegnare, in casi ben giustificati, confini diversi (ma non allargati) da quelli definiti dal diritto federale in ambito di costruzioni fuori delle zone edificabili. Come esempi di applicazione si può pensare alla realizzazione di progetti che altrimenti non sarebbero ammessi oppure alla possibilità di demolire edifici situati fuori delle zone edificabili che creano particolare disturbo, ma che non potrebbero essere demoliti basandosi sugli strumenti legali disponibili15. In entrambi i casi la regola adottata dai Cantoni dovrà essere giustificata da un’esigenza territoriale conforme agli scopi e ai principi della

pianificazione del territorio e non comportare, nel risultato finale, utilizzazioni più importanti, più

intensive o più impattanti.

TAPPE SUCCESSIVE DELL’ATTUAZIONE

Gli adeguamenti del piano direttore necessari per poter attuare la strategia di cui all’articolo 23d vanno sottoposti alla Confederazione (art. 11 cpv. 1 LPT), che li approverà se la regola stabilita dai Cantoni

12 Cfr. anche il commento all’art. 18, pag. 8.

13 Cfr. anche il commento all’art. 16a, pag. 7 seg.

14 Se nella legislazione cantonale vengono previste restrizioni per i comprensori nel quali si può estendere un’utilizzazione o allora rimuoverla a titolo di compensazione, la valutazione secondo il capoverso 2 si limita per lo più a questi comprensori. D’altro canto, le sollecitazioni aggiuntive cui vengono sottoposte le infrastrutture fuori delle zone edificabili non possono essere ignorate semplicemente in ragione della posizione delle infrastrutture stesse.

15 Si veda a questo proposito l’esempio «Superfici abitative aggiuntive all’interno del volume di un edificio esistente ubicate in una posizione adeguata e compensate demolendo edifici che arrecano disturbo» (da pag. 18). 15/36 041.21 Legge sulla pianificazione del territorio (RS 700)