Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/55: Seconda tappa della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio: consultazione su nuovi elementi · 36 pagine
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N. di rif./dossier: COO.2093.100.5.694420
(LASec; RS 702), ovvero se è stata realizzata prima dell’11 marzo 2012 nel rispetto delle disposizioni in vigore oppure se la realizzazione risultava autorizzata in tale data con decisione passata in
giudicato (art. 10 in combinato disposto con l’art. 11 cpv. 1 LASec). Nei Comuni in cui la quota di abitazioni secondarie supera la soglia del 20 per cento, le abitazioni realizzate dopo tale data possono essere utilizzate esclusivamente come abitazioni primarie (art. 2 cpv. 2 LASec) oppure come
abitazioni equiparate ad abitazioni primarie secondo l’articolo 2 capoverso 3 LASec.
Il capoverso 1bissi riferisce agli edifici abitativi agricoli, retti dal nuovo diritto, che non sono più utilizzati a scopo agricolo. Si considerano retti dal nuovo diritto gli edifici abitativi realizzati dopo che il fondo è stato attribuito al comprensorio non edificabile ai sensi del diritto federale (quelli realizzati secondo il diritto anteriore ricadono nel campo di applicazione dell’art. 24c, cfr. commento a questo articolo).
Negli edifici costruiti secondo il nuovo diritto sono ammesse modifiche parziali se queste sono
indispensabili per un’utilizzazione a scopo abitativo al passo con i tempi oppure a scopo di
risanamento energetico. Dall’articolo 24d capoverso 3 lettera b LPT viene inoltre ripreso il criterio secondo il quale l’aspetto esterno e la struttura edilizia basilare devono restare sostanzialmente immutati. La formulazione scelta vuole anche garantire che tutte le limitazioni valide ai sensi
dell’articolo 24c LPT siano applicabili anche ai nuovi edifici agricoli retti dal nuovo diritto che non rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 23f capoverso 2. L’articolo 24d capoverso 1biseleva di fatto l’attuale articolo 42a OPT al livello di legge formale. Quanto alla questione di quando un
ampliamento per un’utilizzazione a scopo abitativo al passo con i tempi è indispensabile, si rinvia al commento dell’articolo 42a OPT (Ufficio federale dello sviluppo territoriale, Spiegazioni in merito all’articolo 42a dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio, versione 2, Berna, agosto 2004,
consultabile online all’indirizzo http://www.are.admin.ch/bab, pag. 3).
In virtù dell’articolo 24bislettera a, alle divisioni materiali saranno applicati criteri di valutazione più severi; queste dovranno inoltre essere coordinate con le autorità responsabili della pianificazione del territorio, obbligo questo che sussiste già ai sensi dell’articolo 25a LPT. In virtù della nuova
disposizione, secondo cui non è ammesso prendere in considerazione più volte le medesime superfici agricole per giustificare un fabbisogno di edifici e impianti (art. 23f cpv. 3), in sede di divisione
materiale di un’abitazione agricola esistente l’autorità cantonale è tenuta a far inserire nel registro fondiario un’apposita menzione per i restanti fondi agricoli29, che non potranno dunque più servire per giustificare la necessità di edifici abitativi agricoli.
Il capoverso 2 rimane sostanzialmente invariato sotto il profilo materiale. Viene aggiunta solo una nuova lettera (abis) in seguito al trasferimento dell’articolo 24d capoverso 3 nell’articolo 24bise al fatto che non viene riportato il criterio secondo cui l’aspetto esterno e la struttura edilizia basilare devono restare sostanzialmente immutati (vedi spiegazioni più in alto). Per quanto concerne gli edifici degni di protezione di cui all’articolo 24d capoverso 2 LPT per i quali bisognava sempre porre requisiti elevati al loro grado di protezione, il loro status imponeva limiti ben più rigidi di quanto non facesse l’articolo 24d capoverso 3 lettera b LPT. Questo aspetto emerge ora anche nel testo di legge con l’aggiunta della nuova lettera abis, secondo la quale il grado di protezione di tali edifici deve restare integralmente preservato. Per valutare se ciò avvenga veramente è fondamentale prendere in considerazione anche il contesto in cui l’edificio è inserito.
Art. 24e
La disposizione entrata in vigore il 1° maggio 2014 viene ripresa senza alcuna modifica materiale.
I requisiti dell’articolo 24e capoverso 5 LPT sono ora ampiamente soddisfatti dagli articoli 24bise 23a. In queste disposizioni manca soltanto il criterio della conservazione dell’aspetto esterno e della
struttura edilizia basilare, motivo per cui, anziché rimandare all’articolo 24d, tale criterio viene ora sancito nel capoverso 5.
Secondo il capoverso 6, terzo periodo, il Consiglio federale ha ora la facoltà di decidere che piccoli edifici annessi possano essere ricostruiti se distrutti per cause di forza maggiore. Questo periodo è stato introdotto per rispondere alla richiesta formulata nella mozione 16.3622 Tenuta di bestiame minuto a scopo di hobby nel diritto sulla pianificazione del territorio, depositata dalla CAPTE CS. La
29 Ciò si applica in ogni caso alle parcelle di proprietà del committente, ma di fatto anche ai terreni in affitto: se non viene garantito che l’edificio non è sicuramente più necessario per gestire le aree in affitto, non è necessario autorizzare un’utilizzazione abitativa non agricola a lungo termine (art. 24bis lett. a) ed è quindi esclusa una divisione materiale. 30/36 041.21 Legge sulla pianificazione del territorio (RS 700)