Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/55: Seconda tappa della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio: consultazione su nuovi elementi · 36 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo
N. di rif./dossier: COO.2093.100.5.694420
La situazione è invece diversa per l’articolo 39 capoverso 2 OPT (trattandosi di edifici tipici del
paesaggio). Se si sopprimesse questa disposizione, diventerebbero caduchi diversi piani di
protezione, in alcuni casi molto estesi ed elaborati. Inoltre, vi sarebbe il rischio che, proprio in vista del venir meno di questa regola, se ne farebbe uso abbondante a titolo di diritto transitorio, il che
comporterebbe conseguenze indesiderate dal punto di vista della pianificazione del territorio. Infine, è ancora difficile valutare se la strategia pianificatoria e compensatoria riuscirà veramente ad assolvere la stessa funzione svolta sinora dall’articolo 39 capoverso 2 OPT. I capoversi 2−5 di questo articolo dovrebbero quindi essere mantenuti. La nuova strategia faciliterebbe addirittura una loro applicazione più rigorosa. Qualora volessero estendere i limiti di queste disposizioni, i Cantoni restano comunque liberi di sviluppare soluzioni individuali basate sul nuovo articolo 23d.
La situazione cambia di nuovo per le zone di casali o degne di essere conservate (art. 33 OPT): in questi casi, nell’ambito del piano di utilizzazione vengono dichiarate conformi alla zona determinate utilizzazioni. La pianificazione viene quindi comunque fatta, ma la base legale per eventuali
autorizzazioni esula dalle sezioni 2 e 3 del capitolo 422. Dell’esigenza della compensazione si terrà conto valutando accuratamente, nel quadro del piano d’utilizzazione, le possibilità per compensare un’utilizzazione più estesa in queste zone. Una compensazione sarà in ogni caso indispensabile per gli insediamenti di nuova costruzione. La regola da seguire in generale sarà la seguente: quanto più centrale, ben collegata, grande e densamente popolata sarà una zona di casali, tanto meno dovranno essere compensate le utilizzazioni più estese perché, alla fine, da una parte o dall'altra verrà superato il limite al di là del quale la delimitazione di una zona edificabile risulterà ammissibile. Viceversa,
quanto più periferica, mal collegata, poco popolata ed eterogenea è questa zona, tanto più rigorosa dovrà essere la compensazione. In sede di revisione della OPT, occorrerà verificare con attenzione fino a che punto sarà necessario precisare le disposizioni della nuova legge.
ESEMPI DI POSSIBILI APPLICAZIONI A LIVELLO CANTONALE
Superfici abitative aggiuntive all’interno del volume di un edificio esistente ubicate in una posizione adeguata e compensate demolendo edifici che arrecano disturbo
Esigenze e approccio normativo
Un Cantone vuole trovare il modo per demolire alcuni edifici situati fuori delle zone edificabili che arrecano particolare disturbo e riutilizzare il terreno a scopi agricoli. Ai margini della zona edificabile ci sono però numerosi ex edifici agricoli, con una parte abitativa e una parte dedicata all’economia rurale, ben collegati ma nei quali lo spazio abitativo nella parte dedicata all’economia rurale non si può più ingrandire. Vorrebbe pertanto definire una regola nel piano direttore che prevede quanto segue:
stilare un inventario degli edifici che andrebbero demoliti alla luce di un interesse pubblico rilevante;
stilare un inventario degli edifici abitati, situati al margine della zona edificabile, nei quali sarebbe indicato estendere l’utilizzazione usando il volume dell’edificio esistente ed esulando da quanto prescritto negli articoli 24 segg.;
definire i parametri numerici che vanno assolutamente osservati in sede di compensazione;
specificare che nel quadro della procedura di autorizzazione si dovrà controllare accuratamente se sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 23d capoverso 2;
stabilire a quali condizioni anche gli edifici non riportati nell’inventario si prestano a un’utilizzazione più estesa o a scopo di compensazione;
22 Cfr. al riguardo il cap. «Premessa: ripartizione delle competenze secondo il diritto vigente» (pag. 13). 19/36 041.21 Legge sulla pianificazione del territorio (RS 700)