Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/55: Seconda tappa della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio: consultazione su nuovi elementi · 36 pagine

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N. di rif./dossier: COO.2093.100.5.694420

2. Commenti ai singoli articoli

Art. 2 cpv. 1bis e 2bis

Nell’intento di precisare l’obbligo di pianificare, nel capoverso 1bissi puntualizza che Confederazione, Cantoni e Comuni devono tenere conto anche delle interdipendenze funzionali e territoriali che oltrepassano i loro confini e sono chiamati a collaborare nelle rispettive sfere di responsabilità. Tra i possibili ambiti di collaborazione figurano per esempio lo sviluppo degli insediamenti, la mobilità e i trasporti, gli impianti a forte affluenza, la promozione economica, il turismo, la gestione integrata delle acque, l’energia, la biodiversità e le interrelazioni in campo ambientale, il paesaggio e l’agricoltura. La portata della collaborazione viene definita di volta in volta in funzione delle esigenze del caso. Un buon esempio di collaborazione transfrontaliera già in atto negli spazi funzionali sono i programmi d’agglomerato, nel quadro dei quali lo sviluppo degli insediamenti viene coordinato con il sistema dei trasporti e le esigenze paesaggistiche. Per preservare a lungo termine le risorse naturali e sfruttarle in modo sostenibile l’obbligo della pianificazione diventa imprescindibile e, in futuro, andrà applicato in modo ancora più deciso. Si potranno così sfruttare meglio le sinergie tra le politiche settoriali da coordinare ed effettuare una ponderazione degli interessi secondo il rispettivo livello di competenza ai sensi di quanto disposto nell’articolo 2 capoverso 2bis. I conflitti possono essere mitigati identificando e soppesando gli interessi in gioco negli spazi funzionali, ossia spesso a livello regionale.

Lo scopo del capoverso 2bisè di attribuire maggior rilievo alla ponderazione degli interessi sottolineandone l’importanza quale metodo chiave della pianificazione del territorio. La ponderazione degli interessi, che interviene in particolare quando le autorità preposte adempiono compiti centrali di pianificazione (p. es. elaborazione di piani settoriali, direttori e di utilizzazione), deve avvenire conformemente al livello di pianificazione e tenendo conto delle leggi speciali; in altre parole, verranno determinati e valutati di volta in volta gli aspetti rilevanti per giungere a una decisione appropriata nel rispettivo livello di pianificazione, senza dover necessariamente regolare tutti i dettagli. Qualora siano previste fasi di pianificazione da concretizzare a posteriori, si potranno per esempio effettuare accertamenti più dettagliati sugli effetti del progetto anche solo in tale fase.

Per quanto concerne la ponderazione degli interessi che compete alle autorità preposte alle autorizzazioni edilizie per le costruzioni fuori delle zone edificabili, si rimanda al commento relativo all’articolo 23a capoverso 1.

Art. 3 cpv. 5

Il principio pianificatorio proposto serve a sottolineare la crescente importanza del sottosuolo per la pianificazione del territorio. In un’ottica di coordinamento globale, oltre che delle utilizzazioni menzionate esplicitamente (ossia quelle delle falde freatiche, delle materie prime, delle energie e degli spazi utilizzabili per l’edificazione), occorre tenere conto anche di altri spazi, quali i siti archeologici o le zone protette situate in superficie. Per adempiere i compiti associati alle utilizzazioni del sottosuolo non è tuttavia necessario creare nuovi strumenti pianificatori; quelli a disposizione sono già sufficienti.

Art. 6 cpv. 4

La pianificazione dei Cantoni – il cui primo livello è costituito dal piano direttore – è subordinata a vari atti normativi, strumenti pianificatori e inventari, aventi diversi gradi di obbligatorietà. Di per sé, l’articolo 2 capoverso 1 LPT sancisce già che i Cantoni devono tenerne conto nell’elaborare il loro piano direttore. L’articolo 6 capoverso 4 va quindi considerato un elenco esemplificativo dei principali strumenti pianificatori e inventari. L’aggiunta «conformemente al loro grado di obbligatorietà» serve inoltre a chiarire che questa disposizione non definisce alcuna competenza esterna al perimetro stabilito dalla Costituzione federale e dalle normative settoriali.

La modifica dell’articolo 6 capoverso 4 serve soprattutto a evidenziare che, in sede di realizzazione e adeguamento dei piani direttori, occorre tenere conto anche degli inventari federali di cui all’articolo 5

6/36 041.21 Legge sulla pianificazione del territorio (RS 700)