Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/55: Seconda tappa della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio: consultazione su nuovi elementi · 36 pagine

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N. di rif./dossier: COO.2093.100.5.694420

questi casi non va tuttavia applicato d’ufficio un metro di giudizio restrittivo: chi ritiene che un edificio abitativo da costruire sia per definizione facile da rimuovere, accetta l’onere di demolizione e, se richiesto, fornisce la garanzia che assolverà tale onere, non deve soddisfare i requisiti di cui al

capoverso 49. Sia la persona in questione sia i suoi successori saranno però vincolati a quanto

dichiarato sulla facilità di rimuovere l’edificio.

Gli edifici facilmente rimovibili non devono per forza essere brutti: anche se non è facile, sta

all’architetto concepire una struttura non eccessivamente costosa, esteticamente gradevole,

architettonicamente di buona qualità e, nel contempo, di facile rimozione. In presenza di costruzioni di questo tipo, utilizzate in modo ragionevole, non si potrà prescindere dall’onere di demolizione di cui al capoverso 3.

Secondo il secondo periodo del capoverso 3, il Consiglio federale può inoltre definire categorie di progetti edilizi per le quali non sussiste alcun interesse a una futura demolizione e che possono essere autorizzate senza tale onere. Questa disposizione è stata introdotta perché, con alcuni tipi di edifici o (soprattutto) impianti c’è il pericolo che la loro demolizione crei più danni che altro; è

soprattutto il caso delle modificazioni del terreno per la valorizzazione del suolo. Nel caso in cui la demolizione si renda necessaria in virtù di altre normative (p. es. la legislazione in materia di rifiuti), queste ultime prevalgono.

Per venire incontro al bisogno di maggiore flessibilità edilizia cui si assiste nel settore agricolo, alle prese con un cambiamento strutturale, in futuro sarà possibile concedere autorizzazioni per nuovi edifici nella zona agricola anche senza imporre, come avviene nel diritto vigente, il gravoso onere di dimostrare che l’esistenza dell’azienda è prevedibile a lungo termine. È quanto sanciscono i capoversi 4 e 5, che vanno quindi letti alla luce dell’onere di demolizione di cui al capoverso 1. La rinuncia alla prova dell’esistenza a lungo termine dell’azienda e l’introduzione dell’onere di demolizione nella legge sono pertanto misure strettamente correlate: se si dovesse rinunciare al secondo, non si potrebbe prescindere dalla prima quando si autorizzano nuovi edifici, parti di edifici e impianti.

Nei casi di cui al capoverso 3, in cui l’onere di demolizione non è applicabile, vi sono due possibilità: la prima è che si debba dimostrare l’esistenza a lungo termine dell’azienda, come previsto dal diritto vigente (proposta principale); la seconda è di adottare una soluzione diversa, con la quale si possa impedire in modo altrettanto efficiente la costruzione di nuovi edifici il cui scopo originario è destinato a scomparire10.

Secondo il capoverso 4, l’esistenza a lungo termine dell’azienda deve essere dimostrata nel caso eccezionale in cui non sia necessario disporre un obbligo di demolizione. È quanto accade, per esempio, se ai sensi dell’articolo 23f capoverso 2, nella zona agricola è prevista la costruzione di un edificio abitativo conforme alla zona e non facilmente rimovibile al quale non è applicabile l’onere di demolizione (cfr. art. 23b cpv. 3).

9 Dato che per questa disposizione vengono proposte due varianti, si rinvia al commento relativo al capoverso 3.

10 Si tratta comunque di un problema strettamente connesso alla prassi, come si evince chiaramente dalla fattispecie oggetto della decisione del Tribunale federale 1C 135/2016 del 1° sett. 2016. 12/36 041.21 Legge sulla pianificazione del territorio (RS 700)