Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/55: Seconda tappa della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio: consultazione su nuovi elementi · 36 pagine

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N. di rif./dossier: COO.2093.100.5.694420

quelli di cui ai capoversi 1 e 2. In questo senso, il capoverso 3 serve a chiarire che, per poter decidere se sono stati superati i confini di quanto è ammesso in una zona agricola «normale» (ossia esterna alle zone speciali secondo l’art. 16a), occorre valutare la situazione dell’azienda in generale. Con questo approccio si dovrebbe poter evitare che, concentrando settori aziendali di cui ai capoversi 1 e 2, si abbiano aziende in cui la coltivazione del suolo non costituisce più l’attività principale. Chi, per esempio, oltre alla coltivazione del suolo vuole svolgere solo l’attività di agriturismo, dovrebbe disporre di un più ampio margine di manovra nelle zone agricole «normali» di chi desidera anche preparare, immagazzinare e vendere prodotti agricoli od orticoli, tenere cavalli in pensione oppure produrre energia a partire dalla biomassa.

Il capoverso 3 dovrà essere precisato nella OPT (art. 23g cpv. 5 lett. c). Nell’avamprogetto posto in consultazione nel 2014 si proponeva anche di definire una serie di criteri relativamente dettagliati e semplificare in modo consistente le esigenze che devono soddisfare i singoli settori dell’azienda. Nel frattempo si è tuttavia constatato che questa soluzione non sarebbe così semplice da realizzare e non consentirebbe di ottenere risultati oggettivamente migliori. Per questo, si propone ora una via di mezzo orientandosi al modello ormai collaudato proposto nell’articolo 42 OPT: oltre a una valutazione generale, si dovrebbe definire una soglia massima numerica basata su parametri edilizi quali le

superfici di base e i volumi.

Le tipologie di zone a disposizione sono quelle agricole speciali di cui all’articolo 16a (cfr. relativo commento) e, all’occorrenza, le zone edificabili di cui all’articolo 15 (zone per il lavoro).

Per le aziende esistenti nelle quali la produzione dipendente dal suolo è ormai passata in secondo piano, l’obbligo di costruire edifici e impianti in una zona di cui all’articolo 16a diventa effettivo soltanto se si intende realizzare un progetto che non modifica tale situazione o che accentua ancora di più l’attività indipendente dal suolo. In un simile caso, tuttavia, non è necessario che tutta l’azienda si trasferisca nella zona agricola speciale: si possono semplicemente separare e spostare nella zona agricola speciale singoli settori aziendali (p. es. una stalla per l’ingrasso di animali o il processo di preparazione degli ortaggi). Nel valutare se ci si trova ancora nel campo d’applicazione del capoverso 3 si prenderanno in considerazione quindi solo gli edifici e impianti che non si trovano né in una zona agricola speciale secondo l’articolo 16a né in una zona edificabile secondo l’articolo 15 LPT.

Capoverso 4: al di fuori delle zone speciali di cui all’articolo 16a, il fabbisogno abitativo non può essere motivato basandosi sui settori aziendali indicati ai capoversi 1 e 2. Quanto disposto in

relazione alla tenuta di cavalli si ritrova già espressamente nell’articolo 34b capoverso 5 OPT, ma acquisisce ora carattere generale essendo sancito nel capoverso 4 della legge. Questa norma

corrisponde anche al principio (implicito nel diritto in vigore) secondo cui i settori non prettamente agricoli possono essere integrati in un’azienda, ma non se ne può modificare fondamentalmente la natura. È quanto succederebbe, per esempio, nel caso di un’azienda che, occupandosi della

coltivazione del suolo, non richiede una presenza in loco e può quindi essere gestita a partire da una zona edificabile: l’azienda potrebbe cioè ottenere il diritto di ingrandire il proprio spazio abitativo in loco perché include settori di cui al capoverso 1 o 2. La restrizione di cui al capoverso 4 è importante per due motivi: innanzitutto, dati i criteri più stringenti per gli azzonamenti è aumentata (e continuerà ad aumentare) la spinta a cercare soluzioni per poter costruire spazi abitativi fuori delle zone edificabili e, secondariamente, anche in futuro l’autorizzazione edilizia di edifici abitativi non sarà di norma vincolata a un onere di demolizione (art. 23b cpv. 1), per cui le autorizzazioni concesse ingiustamente creeranno una spada di Damocle sul comprensorio non edificabile. La sentenza del Tribunale federale 1C_135/2016 del 1° settembre 2016 dà un’idea delle complicazioni che tutto ciò creerà per le autorità preposte alla concessione di autorizzazioni edilizie.

Il capoverso 5 disciplina la delega di competenze legislative al Consiglio federale. Le lettere a e b si riferiscono ai settori già oggi precisati a livello di ordinanza. La lettera c integra il capoverso 3.

26/36 041.21 Legge sulla pianificazione del territorio (RS 700)