Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/19: Modifica della legge sugli agenti terapeutici (nuovo disciplinamento dei dispositivi medici) e della legge sugli ostacoli tecnici al commercio · 37 pagine

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della loro entrata in vigore nell’UE. In seno all’UE questi atti normativi sono di competenza della Commissione europea (e non del Parlamento europeo né del Consiglio dell’UE). L’articolo 15a, oggetto della presente revisione, illustra il principio del recepimento di tali atti normativi nel diritto svizzero. La sua formulazione permette di scegliere, tra varie modalità di recepimento semplificato, quella più adatta a seconda della situazione. Queste disposizioni iscritte nella LOTC rispondono all’obiettivo perseguito dal legislatore al momento di elaborare il capitolo 3 LOTC, ovvero di evitare la formazione di ostacoli tecnici al commercio nell’ambito della collaborazione internazionale.

– Delega di competenze al Consiglio federale volta a consentire la partecipazione finanziaria della Svizzera agli strumenti di cooperazione in materia di sorveglianza del mercato, ad esempio nell’ambito dell’attuazione di un accordo di reciproco riconoscimento. Per consentire gli scambi e una maggiore collaborazione in materia di sorveglianza del mercato tra le autorità esecutive svizzere e la Commissione europea o le autorità degli Stati membri dell’UE, e favorire quindi un’attuazione efficace del MRA Svizzera-UE, il Consiglio federale deve disporre di competenze anche in materia di partecipazione finanziaria della Svizzera a strumenti di sorveglianza del mercato. Per tale ragione l’articolo 14 LOTC è completato con il capoverso 4.

– Base legale che permette la comunicazione spontanea di determinati dati personali ad autorità estere, a condizione che esse siano sottoposte al segreto d’ufficio e, rispetto alla protezione dei dati ai sensi della LPD, soggiacciano a norme equivalenti a quelle vigenti in Svizzera: gli organi d’esecuzione (ad es. quelli responsabili della sorveglianza del mercato) devono potersi riferire a una base legale formale che consenta di comunicare dati personali degni di particolare protezione. Si tratta cioè di poter rendere accessibili dei dati a un’autorità estera che sia vincolata al segreto d’ufficio e soggiaccia a norme di protezione dei dati equivalenti a quelle vigenti in Svizzera. Oggi, grazie alla digitalizzazione, le autorità preposte alla sorveglianza del mercato operano nei settori coperti dal MRA attraverso banche dati comuni che permettono di garantire una sorveglianza unificata del mercato e di reagire più rapidamente qualora siano individuati prodotti non conformi o pericolosi. Per questa ragione l’articolo 20b LOTC viene completato con i capoversi 2 e 3. I dati personali degni di particolare protezione scambiati sono gli stessi di quelli il cui trattamento viene autorizzato dal capoverso 1, ovvero i dati concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi o penali. La modalità del trattamento viene estesa alla comunicazione.

1.2.4 Accordi internazionali (Mutual Recognition Agreements - MRA)

Il MRA è entrato in vigore il 1° giugno 2002 nel quadro del pacchetto di Accordi bilaterali I, costituito da sette accordi. Tale accordo è uno strumento finalizzato all’eliminazione degli ostacoli tecnici nella commercializzazione di numerosi prodotti industriali tra la Svizzera e l’UE. È applicabile ai principali settori di prodotti (ad es. macchine, dispositivi medici, materiale elettrico, prodotti da costruzione, ascensori, biocidi). Nel 2016, i venti settori di prodotti coperti dall’Accordo hanno rappresentato un volume di esportazioni dalla Svizzera verso l’UE di oltre 74 miliardi di franchi a fronte di un volume di importazioni dall’UE di più di 70 miliardi di franchi. Queste