Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/19: Modifica della legge sugli agenti terapeutici (nuovo disciplinamento dei dispositivi medici) e della legge sugli ostacoli tecnici al commercio · 37 pagine

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nell’UE il settore dei veicoli a motore è oggetto una revisione totale. Il progetto del regolamento UE relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore prevede deleghe di competenza per 18 tipi di atti delegati e 14 tipi di atti di esecuzione. In tale senso la Commissione europea disciplinerà in particolare il recepimento di norme tecniche della United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) che costituiscono le basi per l’omologazione. Anche nei settori giocattoli e veicoli agricoli e forestali (trattori) sono stati emanati atti di esecuzione e delegati.

Nei settori coperti dal MRA, nei quali le prescrizioni tecniche svizzere e dell’UE sono considerate equivalenti, è importante che nel diritto svizzero siano garantite un’attuazione e condizioni d’esecuzione simili a quelle dell’UE.

L’articolo 15a mette a disposizione del Consiglio federale tre strumenti che consentono un recepimento semplificato degli atti delegati e degli atti di esecuzione dell’UE nelle ordinanze settoriali degli ambiti coperti dal MRA. Questa disposizione permetterà al Consiglio federale di definire nelle ordinanze settoriali il metodo di recepimento più adatto per ogni genere di atto normativo.

Il capoverso 1 sancisce il principio del recepimento di questi atti normativi, affidando la competenza al Consiglio federale di emanare se necessario prescrizioni che corrispondano a questi atti normativi della Commissione europea nei settori coperti dal MRA.

Secondo il capoverso 2 il Consiglio federale può emanare prescrizioni che corrispondano agli atti normativi oppure dichiarare applicabili determinati atti normativi (lettera a). Può delegare questa facoltà anche all’unità amministrativa della Confederazione competente (lettera b) se la portata dell’atto normativo lo consente. Nei casi menzionati alle lettere a e b il titolo e le fonti degli atti normativi menzionati sono pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (cpv. 3).

Secondo il capoverso 4 il Consiglio federale può inoltre prevedere che determinati atti normativi siano applicabili anche in Svizzera nella versione vincolante per gli Stati membri dell’UE (cosiddetti rinvii dinamici). Questo metodo garantisce che i pertinenti atti normativi UE possano essere applicati in Svizzera dopo la loro entrata in vigore nell’UE, senza che sia necessaria una modifica di norme del diritto svizzero. L’introduzione di questa possibilità è necessaria poiché alcuni atti normativi UE entrano in vigore già 20 giorni dopo la loro adozione. Secondo i metodi del recepimento statico adottati attualmente, un’armonizzazione tempestiva del diritto svizzero con questo tipo di atti normativi non è possibile o lo è soltanto con un dispendio sproporzionato. Questa possibilità esiste soltanto per gli atti normativi concernenti dettagli tecnici o amministrativi e solo nel caso in cui questi atti normativi richiedano modifiche frequenti e veloci, che non possono essere prese in considerazione nel diritto svizzero nei termini necessari all’attuazione dei metodi di cui al capoverso 2. A seconda del metodo prescelto questi termini durano dai tre ai sei mesi, mentre determinati atti normativi dell’UE entrano già in vigore venti giorni dopo la loro pubblicazione.

L’articolo 15a consente al Consiglio federale di introdurre nelle ordinanze settoriali le disposizioni che consentono di tenere conto degli atti normativi dell’UE nel diritto svizzero. Queste disposizioni settoriali mostrano agli operatori economici l’intenzione del legislatore di recepire atti normativi non essenziali della Commissione europea in settori chiaramente definiti o di rinviare ad essi in modo dinamico. Ciò garantisce la necessaria prevedibilità nello sviluppo di tali prescrizioni. L’articolo 15a consente di evitare l'insorgere di ostacoli tecnici temporanei al commercio, ascrivibili a un’altra