Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/50: Modifica della legge sugli investimenti collettivi (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 35 pagine
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Modifica della LICol (L-QIF)
In proposito è altresì importante osservare che oggi i prodotti esteri presentati di seguito possono già essere distribuiti a investitori qualificati in Svizzera secondo il diritto vigente, senza che occorra l’approvazione della FINMA (cfr. art. 120 LICol).
Per il diritto comparato sono stati scelti Paesi che prevedono un prodotto molto analogo al L-QIF o dai quali provengono i principali fondi (misurati in base al volume degli investimenti) venduti agli investitori in Svizzera.
2.2 Diritto dell’Unione europea
Come suesposto, la compatibilità del diritto svizzero con quello dell’Unione europea era un obiettivo dell’introduzione della LICol nel 2006 e della sua revisione parziale del 201315. La presente revisione parziale non muta tali premesse, piuttosto cerca di trovare un margine di manovra, già sfruttato da altri Paesi europei nell’attuazione dell’AIFMD. L’AIFMD è una regolamentazione riguardante i «gestori di fondi di investimento alternativi» (GEFIA), ossia i gestori di patrimoni collettivi («asset manager»), e non il FIA, il prodotto. Dal momento che la presente revisione parziale è rivolta esclusivamente alla regolamentazione del prodotto, mentre i compiti e le responsabilità dell’«asset manager» rimangono immutati, non è toccata neppure l’equivalenza del diritto svizzero con l’AIFMD.
2.3 Lussemburgo
Il L-QIF si orienta fondamentalmente alla legislazione che disciplina il «Reserved Alternative Investment Fund» (RAIF)16, che ha un passaporto GEFIA e deve osservare le disposizioni della pertinente direttiva. Il disciplinamento proposto per il L-QIF è dunque in gran parte paragonabile a quello concernente il RAIF. Entrambi i prodotti possono rivestire diverse forme giuridiche (fondo contrattuale di investimento o fondo organizzato secondo il diritto societario) e non necessitano di un’approvazione da parte dell’autorità di vigilanza né sono sottoposti alla sua vigilanza. La gestione degli investimenti (gestione del portafoglio e dei rischi) di un RAIF deve essere fornita da un GEFIA che, conformemente alla direttiva AIFMD, deve essere autorizzato e sottoposto alla vigilanza prudenziale, analogamente a quanto dovrebbe avvenire nel caso del L-QIF. A questi attori sottoposti alla vigilanza si applicano in entrambi i casi anche le disposizioni della legge del 10 ottobre 199717, sul riciclaggio di denaro (LRD) e la vigilanza sul rispetto della LRD.
I due prodotti possono essere offerti solo a una cerchia ristretta di investitori che, nel caso del RAIF, sono i cosiddetti «well-informed Investors», mentre il L-QIF può essere offerto a investitori qualificati. Le denominazioni di entrambi i prodotti fanno riferimento a investitori professionali e facoltosi, seppure le definizioni siano leggermente differenti.
15 Cfr. messaggio del Consiglio federale del 23 settembre 2005 concernente la LICol (Messaggio LICol 2005), FF 2005 5713.; messaggio LICol 2012, FF 2012 3231.
16 Loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds d'investissement alternatifs réservés.
17 RS 955.0